Un ex sindaco, dipendente pubblico in pensione dal 1° luglio 2005, che ha continuato a percepire l’indennità di funzione dimezzata fino alla cessazione delle sue funzioni avvenuta in data 2 agosto 2008, ha diritto a percepire l’indennità di funzione nella misura intera dal momento in cui era stato collocato a riposo. L'amministrazione è tenuta a liquidare in arretrato l’integrazione dell’indennità di funzione per il periodo considerato.
A prescindere dal riconoscimento dell’integrazione dell’indennità di funzione al sindaco, deve essere riconosciuta anche agli altri amministratori interessati la reintegrazione degli emolumenti non corrisposti, fermo restando il principio generale sopra enunciato che l’indennità va dimezzata per gli amministratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Prot. n.
OGGETTO: Indennità di fine mandato ed integrazione indennità di funzione mensile - Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico : Indennità di fine mandato.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto ente ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla corresponsione dell'indennità spettante ai propri amministratori.
In particolare, nella prima parte del quesito è stato chiesto di conoscere se all'ex sindaco, dipendente pubblico in pensione dal 1° luglio 2005, che ha continuato a percepire l'indennità di funzione dimezzata fino alla cessazione delle sue funzioni avvenuta in data 2 agosto 2008, debba essere riconosciuta e liquidata in arretrato l'integrazione mensile dell'indennità stessa.
Al riguardo, come noto, l'art. 82, comma 1 del T.U.O.E.L. prevede il dimezzamento dell'indennità per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
La ratio di tale disposizione è quella di differenziare il trattamento economico tra gli amministratori che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra coloro cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto, come nella fattispecie i pensionati.
Per i motivi suesposti, l'amministratore in questione aveva diritto a percepire l'indennità di funzione nella misura intera dal momento in cui era stato collocato a riposo.
Pertanto, codesta amministrazione è tenuta a liquidare in arretrato l'integrazione dell'indennità di funzione per il periodo considerato.
A tale dovere, imposto dalla norma, l'ente è tenuto ad attenersi non appena a conoscenza della nuova posizione giuridica dell'amministratore, anche se l'istanza da parte dell'interessato, che ha valore retroattivo, è stata presentata al termine delle proprie funzioni sindacali.
Nel secondo aspetto del quesito si richiede se debba essere riconosciuta la stessa integrazione agli assessori che hanno percepito l'indennità di funzione calcolata sul'indennità percepita dal sindaco, pari al 50% dell'importo base.
Si rappresenta, al riguardo, che l'indennità spettante al vice sindaco ed agli assessori va commisurata sulla base dell'importo previsto per il sindaco, secondo le percentuali indicate dall'art. 4 del D.M. n. 119/2000, e non su quanto effettivamente percepito dallo stesso.
Infatti, l'art. 12 del citato D.M. prevede, in linea teorica ed astratta, che le parametrazioni percentuali disposte nel decreto ministeriale 119/2000 si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.
Per tutto ciò, a prescindere dal riconoscimento dell'integrazione dell'indennità di funzione al sindaco, si ritiene che debba essere riconosciuta agli altri amministratori interessati la reintegrazione degli emolumenti non corrisposti, fermo restando il principio generale sopra enunciato che l'indennità va dimezzata per gli amministratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.