AL CONSIGLIERE COMUNALE NON E' DOVUTO ALCUN RIMBORSO ER PERMESSI FRUITI NEL 2007,, PERIODO IN CUI IL CONSIGLIO NON SI E' RIUNITO.
Class. n. 15900/TU/00/80 Roma, 06/04/2009
OGGETTO: Comune di ...... Quesito su art. 80 del T.U.O.E.L..
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Comune ha chiesto se debba rimborsare al datore di lavoro di un consigliere comunale, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.267/2000. (T.U.O.E.L.), gli oneri per permessi retribuiti, fruiti dal medesimo nell'anno 2007. Tanto l'Ente richiede in quanto, dalla verifica effettuata della documentazione inviata dal datore di lavoro, sette permessi, relativi al mese di maggio 2007, risultano successivi alla convocazione dei comizi elettorali disposti dal Sindaco per lo svolgimento delle elezioni amministrative comunali del 22 e 23 maggio 2007 e, quindi, in un periodo in cui il consiglio non si è riunito per adottare atti urgenti ed improrogabili, unico motivo per cui il Consiglio poteva essere convocato, come si evince dall'art.38, comma 5, T.U.O.E.L.
Al riguardo, si osserva che il consigliere comunale in questione, non avrebbe ovviamente potuto fruire nel mese di maggio 2007 dei permessi retribuiti di cui all'art.79, comma 1, del T.U.O.E.L., poiché in tale periodo, secondo quanto attestato da codesto Ente, non si sono tenute sedute del consiglio comunale, presupposto necessario per l'applicabilità della norma.
Pertanto, l'amministratore in questione avrebbe potuto fruire solo dei permessi di cui al comma 5 del medesimo articolo, per i quali, tuttavia non è previsto, ai sensi dell'art.80 T.U.O.E.L., alcun rimborso dei relativi oneri da parte dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art.79 T.U.O.E.L. , trattandosi di permessi non retribuiti.