Assunzione - per ente con 1.317 abitanti - personale mediante utilizzo graduatoria concorsuale altro ente - Applicabilità art. 3, comma 61, L. n. 350/2003.

Territorio e autonomie locali
3 Aprile 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, effettuazione suddetta operazione in assenza di previsione regolamentare e preventivo accordo tra enti - Applicazione art. 91, D. Lgs. n. 267/2000 (in presenza di specifica previsione regolamentare e previo accordo tra enti).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, nel far presente di avere una popolazione di 1317 abitanti, ha formulato un quesito inteso a conoscere se, per l'assunzione di un dipendente nel rispetto della vigente normativa assunzionale, possa attingere alla graduatoria concorsuale di un altro comune, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 350/2003, tenuto conto che non vi è nessuna previsione regolamentare in tal senso né è stato stipulato un preventivo accordo tra gli enti.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che questo Ministero già in passato ha sostenuto la possibilità per gli enti locali di attingere a graduatorie di altri enti in presenza di una specifica previsione regolamentare. Le modifiche apportate all'art.117 della Costituzione hanno, peraltro, ampliato tale potestà regolamentare. Si ritiene, quindi che l'ente possa procedere all'adozione di norme regolamentari atte a disciplinare la facoltà di assumere personale mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti di altri enti, previo accordo tra gli stessi. Si ritiene, inoltre, che al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a tutto l'operato delle pubbliche amministrazioni, l'accordo tra le amministrazioni interessate debba avvenire, preferibilmente, prima della formale approvazione della graduatoria stessa.
Per completezza di informazione si soggiunge che, ai fini dell'utilizzazione della graduatoria, dovranno comunque essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91 del Dlgs 267/2000, secondo i quali la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.