Possibilità destinare proventi citate sanzioni a suddette finalità - Eventuali limiti operativi (per suindicato personale) svolgimento tutte le funzioni cui all’art. 5, L. n. 65 del 7 marzo 1986 - Applicazione sopra citata norma, a personale appartenente servizi o corpi di P.M. reclutato solo mediante contratto tempo determinato con esclusione forme di lavoro flessibile (contratto somministrazione o collaborazione coordinata e continuativa).
Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del comma 4bis, dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità di utilizzare quota dei proventi delle sanzioni amministrative per assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. In particolare, ha chiesto di conoscere se gli agenti di polizia municipale, assunti con le modalità indicate dalla norma, incontrino limiti operativi allo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'introduzione del comma 4 bis, all'art. 208 del codice della strada, ha inteso essenzialmente prevedere una ulteriore fonte di finanziamento per assunzioni stagionali a progetto, da effettuarsi con contratti a tempo determinato e con forme flessibile di lavoro, ma senza limitarle né indicarle esclusivamente al personale della polizia municipale.
Giova, infatti, rammentare che, su conforme avviso espresso dal Dipartimento della P.S., è stata esclusa la possibilità di ricorrere a forme flessibili di lavoro, quali ad esempio la somministrazione, per il personale di polizia municipale in ragione della peculiarità delle funzioni affidate al predetto personale dalla richiamata legge-quadro n. 65/86. Poiché infatti, il citato personale esercita una pubblica funzione quale quella di polizia locale e, nello svolgimento del servizio, esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ex art. 5 della stessa legge n. 65/1986, deve senz'altro ritenersi che l'unica modalità di reclutamento sia quella del contratto di lavoro a tempo determinato. Solo in tale ipotesi, come più volte in passato sostenuto, il soggetto è incardinato nella struttura organizzativa dell'ente ed è legittimato allo svolgimento di tutte le funzioni connesse al profilo professionale rivestito.
Il Dipartimento della P.S., opportunamente interessato della questione, nel concordare con l'avviso espresso da questo Ufficio, ha precisato infatti che il rapporto di lavoro a tempo determinato, seppure per il periodo di tempo in esso statuito, incardina il soggetto nel corpo o servizio di polizia municipale e, fermo restando il riconoscimento della qualifica di agente di p.s., consente allo stesso lo svolgimento di tutte le funzioni che costituiscono prerogativa al profilo professionale di addetto al servizio di polizia municipale ovvero l'esercizio, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza.
Fermo restando quanto sopra, per quanto attiene allo specifico quesito posto dal comune in questione, si deve ribadire, pertanto, l'avviso precedentemente espresso circa l'impossibilità di reclutare personale appartenente ai servizi o corpi di polizia municipale mediante contratto di somministrazione o mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ne consegue che l'assunzione con forme flessibili di lavoro, deve intendersi riferita, come precisato anche dalla Funzione Pubblica, con nota n. 41030 del 26/10/2007, esclusivamente ad altro personale che seppure impiegato in compiti amministrativi nel settore di polizia municipale non appartiene ai relativi corpi e/o servizi.