IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CHE RICOPRE ANCHE LA CARICA DI SINDACO DEVE OPTARE PER UNA SOLA DELLE DUE INDENNITA' , OVVERO PER LAPERCEZIONE DEL 50% SE OPTA PER QUELLA DI PRESIDENTE DEL CONSORZIO, PREVISTA PER UN COMUNE AVENTE POPOLAZIONE PARI ALLA POPOLAZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 2/03/2009
AL COMUNE DI
SOLOFRA ( AV )
( Rif. n. 12738 del 29/07/08 )
. e, p.c. ALLA PREFETTURA – U.T.G. di
AVELLINO
OGGETTO: parere su indennità di funzione del Presidente di un Consorzio che ricopre anche la carica di Sindaco.
Si fa riferimento alla nota del 29 luglio 2008 con cui codesto Ente ha chiesto, tenuto conto che l'art. 82, comma 5, del T.U.O.E.L. non è stato modificato con la legge finanziaria 2008 , se il Presidente del Consorzio CO.sma.ri AV 1 , che ricopre anche la carica di Sindaco del Comune di Solofra , possa optare per l'indennità piena corrisposta dal Consorzio, rinunciando a quella prevista per la carica di Sindaco.
Al riguardo, si precisa che l'art.82, comma 5, stabilisce che ' Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili . L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna'.
Tale comma si combina con il successivo comma 8 il quale , tra l'altro, prevede che la misura delle indennità di funzione è determinata nel rispetto di alcuni criteri. In particolare il caso in esame rientra nei criteri individuati alla lettera c) del citato comma 8, così come sostituita dall'articolo 2, comma 25, lett.c) della Legge n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008) , che così dispone: '.. Al presidente .., dei consorzi fra enti locali ..sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione ... , del consorzio fra enti locali ...'.
La legge finanziaria 2008 , quindi, introduce dal 1° gennaio 2008 il principio della riduzione delle indennità per gli amministratori dei consorzi nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari a quella del consorzio. La cennata riduzione, seppur introdotta non con norma diretta , ma attraverso la modifica di uno dei criteri dettati per l'adozione del decreto ministeriale che nello specifico fissa le misure delle indennità degli amministratori locali, è da ritenersi operante potendosi considerare tecnicamente non indispensabile , ai predetti fini , la modifica della normazione secondaria attualmente contenuta nel D.M. n.119/2000.
Nel caso in esame , quindi, il presidente del Consorzio, che ricopre anche la carica di Sindaco, deve optare ai sensi dell'art.82, comma 5, per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna , tenendo però presente che l'indennità percepita come Presidente del Consorzio deve corrispondere, così come anzi descritto, al 50 per cento dell'indennità di funzione prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del Consorzio tra enti locali .
Ciò premesso quest'ufficio ritiene che nella fattispecie in argomento, il Presidente del Consorzio , una volta operata l'opzione, non può percepire l'indennità 'piena' corrispondente alla carica rivestita così come risulta dal D.M. n.119/00.
IL DIRETTORE CENTRALE
( Di Caprio )
AM