Premesso che l’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, nel caso in cui un sindaco o un presidente provinciale superino il suddetto termine con l’utilizzo di due diversi mandati, si ritiene che agli stessi non possa riconoscersi la legittimazione a percepire l’indennità di fine mandato, poiché l’emolumento de quo costituisce una “integrazione” dell’indennità di funzione prevista alla fine del singolo incarico amministrativo che va pertanto considerato separato dall’altro eventuale mandato consecutivo.
Prot. n.15900/TU/82
OGGETTO: Indennità di fine mandato - Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico : Indennità di fine mandato.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere avanzata dalla Provincia di in merito alla liquidazione dell'indennità di fine mandato per un ex sindaco o ex presidente della Provincia nell'ipotesi in cui il previsto termine di trenta mesi di svolgimento delle funzioni sia stato raggiunto cumulando due diversi mandati elettivi.
Al riguardo, si rileva che l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 'l'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi'.
Ciò premesso, nel caso in cui un sindaco o un presidente provinciale superino il suddetto termine con l'utilizzo di due diversi mandati, si ritiene che agli stessi non possa riconoscersi la legittimazione a percepire l'indennità di fine mandato, poiché l'emolumento de quo costituisce una 'integrazione' dell'indennità di funzione prevista alla fine del singolo incarico amministrativo che va pertanto considerato separato dall'altro eventuale mandato consecutivo.