Attività della commissione edilizia. Quesiti vari.

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

A decorrere dal 12.08.2007 tutti gli atti deliberativi comunali adottati nella materia disciplinata dal nuovo RUE devono conformarsi in termini di compatibilità alle disposizioni dallo stesso recato, che sostituiscono il precedente regolamento edilizio (cfr. art. 6 dello stesso RUE).
La scelta di rinnovare e quindi mantenere in vita la commissione edilizia già esistente deve essere sottoposta alle valutazioni dei competenti uffici della Regione, non recando l.r. n. 20/2000 alcuna disciplina transitoria.
Il Consiglio di Stato Secondo con il noto parere n. 2447 del 21 maggio 2003 in ordine alla presenza di figure politiche in seno alla commissione edilizia, ha avvalorato il principio generale vigente nella materia, precisando, sulla base della netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e di quelle di gestione, che “la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentito dall’assetto normativo attuale” e che “qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche”.

Testo 

Un consigliere comunale ha posto alcune questioni relative all' 'attività della commissione edilizia presso il comune. Dalla relazione fornita da codesta Prefettura pare sostanzialmente porsi da un lato la questione della legittimità delle convocazioni e della relativa attività della commissione edilizia rinnovata con delibera di giunta n. 111/2006, una volta entrato in vigore il nuovo regolamento urbanistico edilizio (12.08.2008), dall'altro quella della composizione dell'organismo con esponenti politici.
Al riguardo, nel ritenere che la problematica solleva diversi profili di approfondimento, si formulano talune considerazioni sulla base della seguente ricostruzione della vicenda.
•Il rinnovo della commissione edilizia è stato disposto dalla giunta comunale con la citata deliberazione n. 111 del 25.07.2006, avvenuta sulla base degli articoli 4 e 6 dell'allora vigente regolamento edilizio, senza riferimento alla legge regionale 20/2000, vigente all'atto della deliberazione giuntale;
•in siffatto provvedimento è espressamente disposto che la commissione dovrà essere modificata in seguito con l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico edilizio, da emanarsi ai sensi della L.R. n. 20/2000 che ne reca la disciplina;
•successivamente, il consiglio comunale recepisce tale normativa con le deliberazioni n. 26 del 5.04.07, di approvazione del piano strutturale comunale , n. 58 del 31.07.07 di approvazione del piano operativo comunale e n. 59 in pari data, recante il nuovo regolamento urbanistico edilizio che entra in vigore il 12.08.2007.
Poste tali premesse, a monte della rilevata questione della legittimità della convocazione e della attività svolta dall'organismo si pone anche quella della legittimità del mantenimento di un organismo non adeguato alla specifica normativa regionale recata dalla legge n. 20/2000, appunto vigente all'atto del relativo rinnovo.
Infatti, a decorrere dal 12.08.2007 tutti gli atti deliberativi comunali adottati nella materia disciplinata dal nuovo RUE devono conformarsi in termini di compatibilità alle disposizioni dallo stesso recato, che sostituiscono il precedente regolamento edilizio (cfr. art. 6 dello stesso RUE).
Ne consegue che anche la commissione edilizia scaturente dal previgente regolamento edilizio deve essere sostituita con la commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio, disciplinata agli artt. 93 e ss. del nuovo RUE.
Come sopra evidenziato, giova ripeterlo, in tal senso è la delibera della giunta al momento del rinnovo dell'organismo, laddove dispone che esso 'rimane in carica .fino all'entrata in vigore del regolamento urbanistico edilizio'.
Tenuto conto che la istituzione della nuova commissione per la qualità architettonica è in concreto avvenuta con successiva delibera del 20.05.2008, la problematica della legittimità dell'organo e del relativo operato nel periodo intercorrente tra il 12.08.07 ed il 20.05.08.
Si ritiene che, ove il rinnovo dell'organismo sia positivamente valutabile, nel citato lasso temporale l'organismo avrebbe potuto operare in regime di prorogatio, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.
Si può soggiungere, sotto un profilo di stretto rigore giuridico, che sarebbe stato più congruo evitare il mantenimento di un organismo non in linea con la normativa regionale e quindi procedere alla previa deliberazione del nuovo RUE per poter istituire la commissione in senso conforme alla normativa regionale stessa ed alla nuova regolamentazione urbanistica.
Tuttavia, non recando la l.r. n. 20/2000 alcuna disciplina transitoria, si ritiene che la scelta di rinnovare e quindi mantenere in vita la commissione edilizia già esistente debba anche essere sottoposta alle valutazioni dei competenti uffici della Regione, tenuto conto che la relativa deliberazione 111/06 è stata anche adottata senza tenere conto di tale normativa.
In ordine alla diversa questione della presenza di figure politiche in seno alla commissione in parola si conviene con le considerazioni svolte da codesta Prefettura, peraltro in linea con il noto parere espresso sulla materia dal Consiglio di Stato ( n. 2447 del 21 maggio 2003).
E' utile ricordare che con il citato parere l'Alto Consesso ha avvalorato il principio generale vigente nella materia, precisando, sulla base della netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e di quelle di gestione, che 'la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentito dall'assetto normativo attuale' e che 'qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche'.
Si soggiunge che il principio suddetto non consente la presenza di organi politici non solo nella commissione edilizia, ma anche in altri organismi consultivi costituiti a livello comunale, qualora i medesimi siano 'deputati a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni', come chiarito dal Consiglio di Stato con il citato parere.