ART. 79 TUOEL SOSPENSIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE MUNICIPALITA'

Territorio e autonomie locali
5 Febbraio 2009
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

PER I PERMESSI AL CONSIGLIERE DEVE ESSERE DISTINTA LA DURATA DELL'EFFETTIVA SEDUTA DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA STESSA.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/79 Roma, 5/02/2009

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OGGETTO: Comune di .... Quesito su applicazione dell'art.79 del D.Lgs.n.267/2000.
Sospensione delle sedute delle commissioni consiliari delle Municipalità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con cui codesto Ente,- tenuto conto che ai soggetti che sono componenti delle commissioni consiliari, quest'ultime articolazione del Consiglio delle Municipalità, si applica, in materia di permessi , l'art.79, comma 3, del D.Lgs n.267/00- , ha chiesto di sapere se, in caso di sospensione per ore delle sedute di tali commissioni, debba rientrare nel concetto di effettiva durata delle sedute, ai fini dell'attestazione da rilasciare al consigliere che è anche lavoratore dipendente, il periodo di sospensione.
Al riguardo, quest'ufficio rileva che l'art.79 differenzia le modalità di fruizione dell'istituto in quanto prevede al comma 1 che, solo per le sedute del consiglio , il consigliere ha diritto al permesso retribuito per l'intera giornata, oltre a quella successiva in caso di durata della riunione che superi la mezzanotte, mentre al comma 3 stabilisce che, per le riunioni di organi esecutivi e commissioni, gli amministratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per l'effettiva durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte. Tale diritto di assentarsi comprende anche il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione ed il tempo necessario per rientrare al posto di lavoro.
Da qui si desume, secondo l'avviso di quest'ufficio, che il lavoratore dipendente, che fa parte di un organo esecutivo, ha diritto di fruire del permesso retribuito così come disciplinato dall'art.79, comma 3, T.U.O.E.L. che ha previsto in modo puntuale la fruizione di tale permesso e non ha contemplato nello stesso il tempo di eventuale sospensione della seduta.
Pertanto, si ritiene che nell'attestazione, rilasciata dall'Ente al consigliere, debba essere distinta la durata dell'effettiva seduta dalla durata della sospensione della stessa, e per le ore corrispondenti alla sospensione, il consigliere può fruire degli ulteriori permessi retribuiti, previsti dal comma 4 del citato art.79, riconosciuti nella misura massima di 24 ore lavorative al mese.
Si aggiunge, altresì, che per le ore di sospensione della seduta i detti consiglieri possono fruire degli ulteriori permessi non retribuiti, che il successivo comma 5 dello stesso articolo prevede qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.