CONSIDERATO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE HA 10 GG. PER PROCEDERE ALL'ADEMPIMENTO DELLA SURROGA DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI, QUALORA LE DIMISSIONI AVVENISSERO POCO PRIMA DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO, TALI DIMISSIONI NON INCIDERANNO SULL'ATTIVITA' DELIBERATIVA DELL'ORGANO CONSILIARE E LA SEDUTA GIA' CONVOCATA PER DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA AL SINDACO, NON DOVRA' ESSERE RINVIATA.
Class. n. 15951/36 Roma, 27/01/2009
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OGGETTO: Comune di .... Richiesta parere sulla procedura da adottare circa le possibili dimissioni dalla carica di uno o più consiglieri comunali.
Con riferimento alla nota del 21 gennaio u.s., codesta Prefettura ha chiesto di sapere se, qualora alcuni consiglieri si dimettano prima della discussione di una mozione di sfiducia, sia necessario rinviare tale seduta dell'organo consiliare e procedere prima alla surroga dei consiglieri dimissionari e poi alla discussione della mozione di sfiducia.
Al riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere la surroga un atto dovuto, che non presenta alcun profilo di discrezionalità , sussistendone i presupposti , essendo teso, da una parte, alla ricostruzione del plenum dell'Organo consiliare e, dall'altra, a garantire l'esercizio dello ' jus ad officium' del consigliere subentrante. Detti interessi, in virtù dei quali l'interessato può agire in giudizio qualora subisca una lesione, trovano tutela contestuale nell'art.38, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, secondo cui ' il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga di consiglieri dimissionari.', nonché nell'art.45, comma 1, del medesimo testo normativo che prevede ' nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa , anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ( cfr., in tal senso T.A.R. Piemonte, II Sez., 3 giugno 1993, n.221; nonché T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n.667).
Dalla data di presentazione delle dimissioni scattano le procedure di sostituzione del consigliere dimissionario , da concretizzarsi in tempi ristretti affinché venga ripristinata immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dell'ente ( C.d.S., Sez.V, del 17 luglio 2004, n.5157).
Tuttavia, sebbene la surroga dei consiglieri dimissionari sia un atto dovuto, occorre evidenziare che il consiglio comunale ha dieci giorni per procedere a tale adempimento. Pertanto, nel caso prospettato, qualora alcuni consiglieri dovessero rassegnare le proprie dimissioni poco prima dell'orario previsto per la seduta del consiglio comunale, e quindi non in tempo utile per poter integrare l'ordine del giorno della seduta, tali dimissioni non incideranno sull'attività deliberativa dell'Organo consiliare e la seduta, già convocata per la discussione della mozione di sfiducia, non dovrà essere rinviata.
Infatti è la stessa legge che disponendo l'efficacia immediata - e non differita al momento della delibera di surroga come previsto dalla normativa previgente- delle dimissioni determina che il Consiglio prima della surroga possa validamente deliberare in presenza della maggioranza strutturale e funzionale prevista dalla legge; in tale ipotesi comunque il Consigliere dimissionario non ha alcun titolo per partecipare alle sedute del Consiglio data l'efficacia immeditata delle dimissioni che diventano irrevocabili una volta presentate al protocollo dell'ente , come si evince dall'art.38, comma 8, del T.U.O.E.L.