ART. 78 COMMA 3 TUOEL - DOVERE DI ASTENSIONE AMM.RI.

Territorio e autonomie locali
23 Gennaio 2009
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI DETERMINATA DALL'ATTIVITA' PRIVATA DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, IN QUANTO LE PRATICHE EDILIZIE, SEBBENE NON DIRETTAMENTE SOTTOSCRITTE DALLO STESSO, FANNO CAPO AD UNO STUDIO TECNICO IN CUI COMPARE IL NOME DELL'ASSESSORE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/78 Roma, 23 gennaio 2009

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OGGETTO: Comune di ...... Art.78, comma 3, del D.Lgs n.267/2000. Quesito.

Si fa riferimento alla nota del 3 novembre 2008, con la quale codesta Prefettura ha rappresentato che i Consiglieri di minoranza del Comune di ....... hanno chiesto di sapere se vi sia un conflitto di interessi determinato dall'attività professionale privata svolta dall'Assessore all'Urbanistica di quel Comune, in quanto tale attività integrerebbe la fattispecie prevista dall'art.78, comma 3, del D.Lgs n.267/2000.
Nel caso specifico risultano presentate , presso l'Ufficio tecnico comunale , pratiche edilizie che, sebbene non direttamente sottoscritte dall'Assessore, sarebbero riconducibili alla attività professionale del medesimo poiché redatte su carta intestata dello studio tecnico associato in cui compare il nome dell'amministratore.
Si osserva in proposito che l'art.78 del T.U.O.E.L. ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici, nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale, ma in caso di inosservanza non ha inteso far decadere gli amministratori dalla carica elettiva ricoperta.
Il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale.
Destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che , nei campi dell'edilizia , delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica ( titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali ).
Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali.
Invero, la norma non prevede, neanche in modo indiretto, che l'inosservanza del divieto di astensione incide negativamente sulla carica ricoperta .
Per completezza si rappresenta che sull'argomento , la Corte di Appello di Salerno , nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Ciò premesso occorre evidenziare che, nel caso in esame, non rileva che la sede dell'attività professionale dell'Assessore sia fuori del territorio comunale, invece, rileva che le pratiche edilizie presentate all'ufficio tecnico riguardino il territorio in cui l'amministratore esercita il proprio mandato.
Infine, la mancata sottoscrizione da parte dell'assessore delle dette pratiche, nella sua qualità di libero professionista , non solleva il medesimo da quella personale responsabilità politica e deontologica cui deve essere sempre improntato il proprio comportamento; infatti le pratiche edilizie, poichè redatte su carta intestata dello studio associato sulla quale compare anche il nome dell'amministratore, sono comunque riconducibili al medesimo.
Nel caso prospettato, quest'ufficio ritiene che l'assessore non abbia, per i motivi sopradescritti, osservato la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art.78 del T.U.O.E.L., e tale comportamento potrebbe esporre il Comune ad una eventuale impugnazione per vizi di legittimità dell'atto , concernente le pratiche edilizie in argomento, adottato dall'assessore all'urbanistica.