ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI VALORI STABILITI DALLA LEGGE 24 DIC. 2007, ART. 2 COMMA 25.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 23 gennaio 2009
OGGETTO: Quesito. Gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.
. Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha chiesto chiarimenti in merito alla corresponsione del gettone di presenza, a partire dal 1° gennaio 2008, ai consiglieri comunali, tenuto conto che ai medesimi , sino al 31 dicembre 2007, è stata corrisposta una indennità di funzione.
Al riguardo, va rilevato che il D.M. 4 aprile 2000, n.119 prevede alla tabella A, che la misura del gettone di presenza per i consiglieri dei Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti ( classe demografica cui appartiene il comune di Sezze) è fissata in lire 43.000 pari a 22,21 euro.
Tale importo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non può più essere incrementato dall'Ente- come previsto dall'art.82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 nel testo previgente- a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n.244, il cui art. 2 ha disposto, al comma 25, che la suddetta facoltà sia circoscritta alle sole indennità di funzione.
Gli emolumenti da corrispondere ai consiglieri comunali, in tal modo determinati nella misura spettante per ciascuna seduta, dovranno poi rispettare il nuovo limite posto dall'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L., come sostituito dal citato comma 25, per il quale ' in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco in base al decreto di cui al comma 8'.