IL CONSIGLIERE VERTE IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' QUANDO HA CHIAMATO IN GIUDIZIO IL COMUNE ,NELLA PERSONA DEL SINDACO, PER OTTENERE UN RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI UN SINISTRO.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 19 GENNAIO 2009
OGGETTO: Incompatibilità ex art.63, comma1, n.4 del D.Lgs n.267/00. Quesito.
Si fa riferimento alla nota del 25 agosto u.s., con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal Comune di .... che ha chiesto di sapere se sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L., per un Consigliere comunale in carica che ha citato, dinanzi al tribunale competente, il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro. Il Comune precisa che, con delibera di giunta, ha deciso di costituirsi ed ha autorizzato il Sindaco , quale organo deputato alla rappresentanza dell'ente, a stare in giudizio conferendo, nel caso in esame, procura speciale al legale della società assicuratrice.
L'Ente in questione ha chiesto di sapere se, nella fattispecie in argomento, sussista la causa di incompatibilità sopraindicata , tenuto conto che il conflitto di interessi si configura non tra il Comune ed il consigliere comunale, ma tra il medesimo e la società assicuratrice, che deve accollarsi le spese derivanti dal giudizio.
Al riguardo, si rappresenta che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va inteso in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune , non sono, sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma n.4 del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto : solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..'(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).
Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma1, n.4 del T.U.O.E.L. in quanto il Comune, nel giudizio, è parte processuale e vi è una reale situazione di conflitto con l'amministratore , tant'è che , come si evince dal quesito, l'Ente è stato citato dinanzi al tribunale competente dal Consigliere Comunale per un risarcimento dei danni subiti dal medesimo a causa di un sinistro, a nulla rilevando, quindi, che la società, in virtù delle condizioni previste nella polizza, deve accollarsi tutte le spese derivanti dal giudizio.