RIMBORSO SPESE LEGALI AI COMPONENTI ESTRENI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

Territorio e autonomie locali
9 Gennaio 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

LE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISIONE EDILIZIA COMUNALE SOSTENUTE DAGLI STESSI PER PROCEDIMENTI INSTAURATI A CAUSA DELLA FUNZIONE SVOLTA DAI MEDESIMI IN SENO ALLA COMMISSIONE, NON DEVONO ESSERE RIMBORSATE DAL COMUNE.

Testo 

Class. n. 15900/10/B/1/A Roma, 9 gennaio 2009

.

OGGETTO: Comune di ...... Rimborso spese legali ai componenti esterni della commissione edilizia comunale. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla nota del 20 ottobre u.s., con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal Comune di ...... sulla possibilità di rimborso delle spese legali ai componenti esterni della commissione edilizia comunale.
Al riguardo, si rappresenta che l'art.16 del D.P.R. n.191/1979 e l'art.67 del D.P.R. n.268/1987 assicurano l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino coinvolti , in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente. I citati decreti, che prevedono l'assunzione, a carico dell'ente territoriale, dell'onere delle spese processuali, non essendo stati emanati nell'esercizio di funzioni legislative delegate, sono privi di forza di legge ed hanno natura solo regolamentare. Ne consegue che le disposizioni in essi contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono il ricorso all'analogia , procedimento possibile con esclusivo riferimento alle leggi e agli atti aventi forza di legge. Gli articoli citati, pertanto, non possono essere applicati al membro laico di una Commissione edilizia comunale che abbia sostenuto spese processuali in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta, e poi conclusosi con l'archiviazione, attesa la non equiparabilità al dipendente comunale ( cfr. Cass. Civ. Sez.I, sent. n.11258 del 15/06/2004).
Occorre altresì rilevare che i componenti esterni della commissione edilizia comunale , che è un organo ausiliario del Comune a carattere non burocratico, conservano il proprio 'status' professionale e non entrano a far parte dell'apparato impiegatizio dell'ente , né per altro verso sono assimilabili agli amministratori o rappresentanti dell'ente locale , tenuto conto che non esercitano funzioni di governo del Comune, né ricoprono una carica elettiva a seguito di pubbliche elezioni.( cfr, Cass. Civ. Sez,I, sent. n.16845 del 25/08/2004).
Ciò premesso quest'ufficio è dell'avviso che le spese legali sostenute dai componenti esterni della Commissione edilizia per procedimenti instaurati a causa della funzione svolta dai medesimi in seno alla Commissione, non debbano essere rimborsate dal Comune.