Facoltà assuunzionali - ente popolazione inferiore 5.000 abitanti - luce nuove disposizioni introdotte da art. 76, comma 2, L. n. 133 del 6.8.2008.

Territorio e autonomie locali
5 Dicembre 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno procedere, suddetto ente, assunzione vincitore concorso - copertura posto collaboratore (cat. B3) -, attesa cessazione (anno 2007) istruttore direttivo (cat. D3) per mobilità.

Testo 

Con una nota, un comune, facendo seguito a precedente ministeriale, ha riproposto la problematica relativa alla possibilità di procedere all'assunzione di una vincitrice di un concorso per la copertura di un posto di collaboratore B3, alla luce delle nuove disposizioni introdotte in materia dall'art. 76, comma 2, della legge 133/2008. All'uopo l'Ente, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha evidenziato che la spesa del personale nell'anno 2008 non supera il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e che nel corso del 2007 ha avuto una cessazione per mobilità di un istruttore direttivo D3, e che la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Sardegna, con parere n. 15/07 ha sostenuto che le cessazioni per mobilità devono intendersi quali cessazioni a tutti gli effetti e quindi rientrare nell'applicazione del comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006.
Al riguardo, si fa presente che il richiamato art. 76, comma 2, ha, com'è noto, disapplicato il comma 121 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244 per i comuni con un numero di dipendenti superiore a 10. Pertanto, per detti comuni la normativa assunzionale cui fare riferimento è quella contenuta nel richiamato comma 562. Invero, ai sensi di detto comma, gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, purchè le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non abbiano superato il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
Orbene, nel caso in esame, l'ente ha una spesa di personale invariata rispetto al 2004 ed ha avuto nell'anno 2007 una cessazione per mobilità. Tuttavia tale cessazione non può essere considerata una cessazione a tutti gli effetti. Infatti, giova evidenziare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 38544 del 28 Aprile 2008, intervenendo su una fattispecie analoga, ha avuto modo di fornire puntuali chiarimenti in merito al richiamato parere n. 15/2007 della sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna.
Il citato Ministero, procedendo alla disamina delle argomentazioni svolte dal predetto organo, ha rilevato che l'affermazione riportata all'art. 5 comma 8 del DPCM 15.12.2006, secondo cui per 'cessazioni' devono intendersi quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità, non avrebbe valenza innovativa ma solo meramente ricognitiva di un consolidato principio di carattere generale. Pertanto, in un'ottica di finanza pubblica, per effettiva cassazione non può che intendersi la fuoriuscita di un soggetto dal circuito del lavoro (per pensionamento, dimissioni, ecc.) con conseguente venir meno della relativa spesa del soggetto medesimo. Inoltre, sempre secondo il predetto Dicastero, considerare la mobilità quale piena cessazione avrebbe effetti fortemente onerosi per la finanza pubblica, in quanto scardinerebbe il meccanismo contenitivo della spesa di personale. Il medesimo Ministero ha, quindi, ribadito l'esigenza di non considerare i processi di mobilità volontaria quali vere e proprie cessazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, si deve ritenere che l'ente in questione non possa procedere all'assunzione di cui trattasi, ai sensi del più volte citato comma 562, tenuto conto che non ha avuto cessazioni nell'anno precedente.