Previsione - ente medie dimensioni demografiche - in pianta organica, figure qualifica dirigenziale.

Territorio e autonomie locali
25 Novembre 2008
Categoria 
15.01 Sistema di classificazione
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, istituzione - per suddetto ente - in propria dotazione organica, posti qualifica dirigenziale - Applicazione art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Testo 

Con una nota, un Comune, nel far presente di avere una popolazione di 13.000 abitanti, ha chiesto se possa prevedere nella propria pianta organica figure dirigenziali per due aree particolarmente gravose.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che, com'è noto, l'art. 89 del D.Lgs 267/2000 rimette all'autonoma determinazione degli enti la disciplina, in sede regolamentare, dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In tale ambito, il comma 5 del medesimo articolo dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Alla luce della richiamata normativa e tenuto conto che non esistono più i vincoli posti dal DPR 347/1983 si ritiene che nulla osti a che l'Ente possa prevedere in pianta organica posti di qualifica dirigenziale, semprechè ciò sia compatibile con le capacità di bilancio.
Resta inteso che, qualora vengano istituiti posti dirigenziali, gli stessi dovranno essere coperti, nel rispetto della normativa assunzionale prevista dalla legge 133/2008, tramite procedure concorsuali pubbliche, dovendosi ritenere esclusa la possibilità di procedere al passaggio automatico del personale dalla categoria inferiore a quella superiore.