Numero legale adunanze del consiglio provinciale

Territorio e autonomie locali
18 Novembre 2008
Categoria 
04.01 Funzioni e Compiti
Sintesi/Massima 

La determinazione del numero legale per le adunanze del consiglio, (sia in prima, sia in seconda convocazione), viene fissata da specifiche previsioni statutarie e regolamentari adottate in materia dall’ente locale.

Testo 

Alcuni consiglieri della Provincia di ..............., nell'eccepire l'invalidità di una seduta di prima convocazione del consiglio provinciale tenutasi 'con la partecipazione di undici consiglieri più il Presidente', hanno richiesto l'avviso di questa Amministrazione (nonché del Segretario Generale dell'ente) sulla tematica della determinazione del numero legale per le adunanze del consiglio, (sia in prima, sia in seconda convocazione), tenuto conto delle specifiche previsioni statutarie e regolamentari adottate in materia dall'ente locale.
Al riguardo si rileva, in via preliminare, che l'art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 attribuisce alla fonte regolamentare la disciplina per il funzionamento dei consigli, 'nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto', con il solo limite derivante dalla necessità che 'in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'.
Nel caso di specie, le previsioni statutarie e regolamentari fissano il quorum strutturale del collegio, per le adunanze di prima convocazione, nella 'metà dei consiglieri assegnati.'. Ai sensi dell'articolo ......,'Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e...' da un numero di membri che varia a seconda della fascia demografica di appartenenza dell'ente.
Sul punto si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 10-20 febbraio 1997, ha affermato che, in base alla riforma recata dalla legge n. 81/1993, l'organo di vertice dell'ente locale è un componente del consiglio, '...e viene computato ad ogni fine tra i componenti del consiglio stesso'.
Poiché, secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, nei collegi dispari (come quello in esame che è pari a 25) la metà dei consiglieri assegnati è costituita da quel numero che, moltiplicato per due, supera di una unità il numero totale dei consiglieri, ne deriva che il quorum strutturale, nel caso di specie, è pari a 13.
Per quanto concerne le adunanze di seconda convocazione, le surrichiamate previsioni statutarie e regolamentari fissano il quorum strutturale del collegio in 'un terzo dei consiglieri assegnati compreso il Presidente della Giunta'.
Detta formulazione, risulta conforme alle previsioni legislative contemplate dall'art. 38, co. 2, ultimo periodo, del T.U.E.L. n. 267/2000, dal momento che fissa un quorum strutturale al di sopra del limite minimo, inderogabile dalla disciplina regolamentare, pari al 'terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'.
Sulla base di tali previsioni statutarie e regolamentari riferite alla seduta di seconda convocazione, deve pervenirsi a conclusione che il quorum strutturale minimo, calcolato sul numero di 25, è pari a 8,3.
Si pone a questo punto il problema di stabilire il criterio per procedere all'arrotondamento (per eccesso o per difetto) della cennata cifra decimale.
A rigore, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di una scelta da farsi in sede regolamentare, che nel caso di specie non si rinviene.
Nelle more di un'opportuna integrazione, per il profilo considerato, del regolamento, può configurarsi l'applicabilità del criterio aritmetico, in quanto avente una valenza oggettiva ed ancorato a norme di diritto positivo (ad es. nel T.U.E.L. n. 267/2000 v. art. 47 co. 1; art. 71, co. 8 e art. 75, co. 8). Com'è noto, in base al criterio aritmetico, l'arrotondamento della cifra decimale uguale o inferiore a 50 (ipotesi ricorrente nel caso di specie), va effettuato per difetto.
Di conseguenza, nella fattispecie considerata, applicando il criterio aritmetico il quorum strutturale per le adunanze di seconda convocazione è pari a 8.