RIMBORSO SPESE LEGALI PER GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI AD EX AMMINISTRATORE COMUNALE - QUESITO

Territorio e autonomie locali
17 Novembre 2008
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

In caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza -
Giudizio ancora pendente adito dall’ex amministratore che ha chiesto la condanna del comune al pagamento delle spese legali - E' necessario attendere la decisione del Giudice ordinario

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma,17/11/2008

OGGETTO:Rimborso spese legali ad ex amministratore comunale. Quesito.

Codesto Ente ha chiesto di sapere se sia dovuto il rimborso delle spese legali ad un ex amministratore tenuto conto che la Corte dei Conti- sez.giurisdizionale per la Regione Campania ha dichiarato improcedibile l'azione, concernente il danno erariale, intrapresa dalla Procura Regionale nei confronti dei soggetti convenuti, tra cui l'ex amministratore, per difetto, sopravvenuto ed assoluto , di giurisdizione , restando preclusa al giudice contabile la pronuncia sul merito della controversia e su ogni altra questione prospettata dalle parti in causa. Conseguentemente ha stabilito che , stante l'esito del giudizio , nulla era dovuto per le spese.
A seguito di tale decisione della Corte dei Conti, l'ex amministratore ha richiesto a codesto comune il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio, ma poiché lo stesso è stato negato ha adito il giudice ordinario perché condanni l'Ente al pagamento delle spese in argomento.
Al riguardo, si rappresenta che l'art.3, comma 2-bis, del D.L. 23/10/1996 n.543, convertito in legge, con modificazioni dall'art.1, comma1, della L.639/96, stabilisce: ' In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20 come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza'.
Il successivo comma 2-ter prevede:' L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi'.
Nel caso in esame non vi è una sentenza di proscioglimento del giudice contabile, ma una sentenza con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione intrapresa dalla Procura Regionale nei confronti di ex amministratori comunali per danno erariale, per difetto di giurisdizione, rimanendo preclusa al giudice contabile la possibilità di pronunciarsi nel merito.
Pur tuttavia , occorre rilevare che , come emerge dalla sentenza sopraccitata , nelle more del giudizio è intervenuto l'art.3, c. 2-ter , già menzionato, che esclude, come si è detto, l'esperibilità dell'azione risarcitoria in fattispecie, come quella in esame, concernente l'ipotesi di responsabilità per danno erariale a carico di amministratori locali per la mancata copertura del costo dei servizi comunali, pertanto,nel caso in esame sembrerebbe che l'amministratore locale non abbia alcuna responsabilità e, quindi, di conseguenza non sia tenuto al pagamento delle spese legali.
Poiché, però, è in corso il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli adito dall'ex amministratore che ha chiesto la condanna del comune al pagamento delle spese legali, dal medesimo sopportate nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, si ritiene opportuno attendere la decisione del Giudice ordinario, tenuto conto della peculiarità della materia.

F.to IL DIRETTORE CENTRALE