Quesito su cumulo delle indennità.

Territorio e autonomie locali
17 Novembre 2008
Categoria 
13.01.06 Divieto di cumulo con indennità parlamentari e regionali
Sintesi/Massima 

Novelle all’articolo 82 del Testo Unico Enti Locali introdotte dall’art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) - Abrogato il comma 6 dell’art.82 T.U.O.E.L - Cumulo gettone di presenza ad un consigliere che percepisce anche l'indennità di funzione quale membro della giunta di una comunità montana (assessore e vicepresidente) - Con la Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l’indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi - l'amministrastore opta per uno dei due emolumenti - Divieto di cumulo anche ai componenti della giunta della comunità montana -

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 17/11/2008

OGGETTO: Quesito su cumulo delle indennità.

Si chiede di sapere se, alla luce di quanto disposto dall'art.2, comma 25, della L. n.244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha abrogato il comma 6 dell'art.82 T.U.O.E.L., sia ancora dovuto ad un consigliere del Comune il gettone di presenza, tenuto conto che il medesimo percepisce l'indennità di funzione come membro della Giunta della Comunità montana in qualità di assessore e vicepresidente.
Al riguardo, si rappresenta che in base al testo vigente dell'art.82 T.U.O.E.L. non vi è più possibilità di cumulare l'indennità di funzione ed il gettone di presenza per mandati elettivi presso enti diversi , attesa l'abrogazione del comma 6 del citato articolo.
Va evidenziato comunque che il T.U.O.E.L., già prima delle suddette novelle, prevedeva il principio della omnicomprensività dell'indennità di funzione stabilendo, in via generale, all'art.82, c.5, della Legge Finanziaria 2007 che ' le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili'. Tale principio generale , dettato per le indennità di funzione, si estende fino a comprendere l'incumulabilità anche con i gettoni di presenza, con riferimento a quelli dovuti per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente dal quale gli amministratori percepiscono l'indennità di funzione ( cfr. art.82,c.7 del D.Lgs n.267/00).
L'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava, invece, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art.82, qualora indennità di funzione e gettoni di presenza fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.
Tale disposizione derogatoria è stata, come si è detto, abrogata dall'art.2, comma 25, lett.b), dalla legge Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei ' costi della politica'.
La ratio legis che ha ispirato l'intervento del legislatore sulla parte del T.U.O.E.L. dedicata allo status degli amministratori non sembra poter far propendere, quindi, per una interpretazione che, partendo dall'abrogazione espressa della possibilità di cumulo de qua, giunga ad ammetterla in via indiretta sulla base di una diversa lettura del combinato disposto degli artt.82 e 83, che per effetto del recente intervento normativo sicuramente appare meno armonico sul versante testuale.
Va tuttavia precisato che il divieto di cumulo non può essere desunto dal comma 2 dell'art.83, poiché tale disposizione tende ad eliminare la possibilità di percepire compensi per la partecipazione degli amministratori locali , connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, ad organi e commissioni esterne all'ente di appartenenza, non potendosi riferire ad ipotesi di cumulo per soggetti che ricoprono funzioni pubbliche elettive presso enti diversi.
Occorre evidenziare , altresì, che la legge regionale 1 luglio 2008 n.19 della Regione Piemonte recante 'Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n.16 '(Testo unico delle leggi sulla montagna), non prevede alcuna norma sul cumulo delle indennità, ma anzi all'art.26 stabilisce che alla legge regionale n.16/99 sia inserito, dopo l'art. 25, l'art. .25-bis che rinvia alla disciplina nazionale vigente in materia di enti locali tutto quanto non espressamente regolato dalla legge regionale.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene quindi che dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l'indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l'interessato optare per uno dei due emolumenti.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile il divieto di cumulo anche ai componenti della giunta della Comunità montana.

F.to IL DIRETTORE CENTRALE