Possibilità, per gli assessori regionali che non ricoprono la carica di consigliere comunale e per i consiglieri provinciali, di cumulare i relativi emolumenti con i gettoni di presenza previsti per l’altra carica di consigliere comunale dai medesimi r

Territorio e autonomie locali
13 Novembre 2008
Categoria 
13.01.06 Divieto di cumulo con indennità parlamentari e regionali
Sintesi/Massima 

Per quanto concerne la carica assessorile regionale, si ritiene che non sembrano sussistere motivi ostativi al suddetto cumulo, in quanto, come ritenuto dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale della Lombardia con la deliberazione n. 69 del 22 settembre 2008, “i limiti di cumulabilità, cosi come l’incompatibilità, costituendo deroga e generali principi di rimunerazione nella forma indennitaria degli incarichi pubblici, possono essere fissati esclusivamente dalla legge”.
Per quanto attiene la figura del consigliere provinciale si ritiene attuabile la cumulabilità dei gettoni di presenza percepiti dal medesimo soggetto in qualità sia di consigliere comunale che di consigliere provinciale, purché l’importo massimo percepito dal consigliere per ogni carica ricoperta, non superi, nell’arco di un mese, rispettivamente, l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia, determinata ai sensi dell’art. 12 D.M. n. 119/2000.

Testo 

Prot.n.15900/TU/00/83 Roma, 13 novembre 2008
OGGETTO: Art.82 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo.

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto il parere di questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l'art.83 del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di status degli amministratori degli enti locali.
In particolare sono stati chiesti chiarimenti sulla possibilità, per gli assessori regionali che non ricoprono la carica di consigliere comunale e per i consiglieri provinciali, di cumulare i relativi emolumenti con i gettoni di presenza previsti per l'altra carica di consigliere comunale dai medesimi ricoperta.
Per quanto concerne la carica assessorile regionale, si ritiene che non sembrano sussistere motivi ostativi al suddetto cumulo, in quanto, come ritenuto dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale della Lombardia con la deliberazione n. 69 del 22 settembre 2008, 'i limiti di cumulabilità, cosi come l'incompatibilità, costituendo deroga e generali principi di rimunerazione nella forma indennitaria degli incarichi pubblici, possono essere fissati esclusivamente dalla legge'.
Per quanto attiene la figura del consigliere provinciale, anche alla luce delle innovative disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008, che nulla dispongono al contrario, si ritiene attuabile la cumulabilità dei gettoni di presenza percepiti dal medesimo soggetto in qualità sia di consigliere comunale che di consigliere provinciale, purché l'importo massimo percepito dal consigliere per ogni carica ricoperta, non superi, nell'arco di un mese, rispettivamente, l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia, determinata ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 119/2000.
Al riguardo, va rilevato che secondo l'art. 12 del sopracitato decreto, 'le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.'