Impossibilità di svolgere il mandato elettivo - Art. 78 - comma 6 TUOEL - In assenza di speciale disposizione normativa che obblighi i militari di carriera alle missioni all'estero, l'amministratore può optare per aspettativa non retribuita o svolgere attività di Ufficiale medico presso una sede che gli consenta di esercitare il mandato elettivo -
Class. n. 15900/TU/00/78 Roma, 7/11/2008
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OGGETTO: Quesito concernente la possibilità del Sindaco , Ufficiale medico, di svolgere missione in Afghanistan su incarico del Ministero della difesa.
Codesta Prefettura ha inviato il quesito posto da un comune che ha chiesto di sapere se un Sindaco, di professione Ufficiale medico , che deve essere incaricato dal Ministero della difesa per una missione in Afghanistan , al seguito delle truppe militari, per un periodo minimo di 60 gg, prorogabili, possa svolgere tale incarico o se , invece, tale missione all'estero non consenta il regolare esercizio, da parte del sindaco, delle funzioni inerenti al mandato elettorale.
Al riguardo, si rappresenta che la normativa vigente in materia è tutta diretta nel senso di agevolare l'espletamento del mandato elettorale. Infatti l'art..78, comma 6, T.U.O.E.L. prevede che gli amministratori che sono anche lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti a trasferimenti, durante l'esercizio del mandato, se non vi sia l'espresso consenso dei medesimi. Inoltre , l'art.81 T.U.O.E.L. stabilisce la possibilità, per i sindaci, che siano anche lavoratori dipendenti, di essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Si evidenzia , altresì, che anche la legge 11/07/1978, n.382 , recante ' Norme di principio sulla disciplina militare', all'art.6, comma 4, stabilisce che : ' Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario'. (In tale materia cfr C.St , Sez. IV, sent. n.813 del 24-02-2006).
Quest'ufficio, quindi, alla luce della normativa vigente, è dell'avviso che , qualora non sussista alcuna speciale disposizione normativa che obblighi i militari di carriera a partecipare alle missioni all'estero, il sindaco , che ha comunque la possibilità di chiedere l'aspettativa non retribuita presso l'Amministrazione di appartenenza, debba svolgere l'attività di ufficiale medico presso una sede che gli consenta di esercitare le funzioni connesse al mandato elettivo.
F.to IL DIRETTORE CENTRALE