causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale, in quanto debitore di somme nei confronti dello stesso ente locale.

Territorio e autonomie locali
5 Novembre 2008
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

si ritiene che nella fattispecie sia sussistente la causa di incompatibilità di cui al citato art. 63, comma 1, n. 6 del TUOEL, poiché, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 602/1973, sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo n. 46/99 (“il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”) non sarà più necessario un altro atto di messa in mora, essendo questa automatica allo scadere dei predetti 60 giorni, decorsi i quali il concessionario – esattore potrà dare corso al procedimento di espropriazione e di pignoramento dei beni del contribuente essendo il debito già liquido divenuto esigibile

Testo 

Prot. n. 15900/TU/00/63
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alle note sopradistinte, con le quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale, in quanto debitore di somme nei confronti dello stesso ente locale, relative al corrispettivo dovuto per l'uso di prefabbricati di proprietà comunale.
Preliminarmente, si rappresenta che ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 6 del decreto legislativo n. 267/2000, non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso il comune, la provincia ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora.
Nel caso di specie, il comune, ai fini del recupero delle somme dovute dal consigliere comunale, dopo la notifica all'interessato degli avvisi di accertamento e rettifica, ha utilizzato la riscossione a mezzo ruolo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999, che ha esteso tale tipo di esazione anche alle entrate che scaturiscono da un rapporto di diritto privato.
Con l'art. 11 del decreto legislativo n. 46/1999, che ha sostituito l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'avviso di pagamento (cartella) e la comunicazione di mora (avviso di mora) sono divenuti contestuali, infatti, le nuove cartelle di pagamento devono contenere, oltre agli altri elementi previsti dal rinnovato modello ministeriale, anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla loro notificazione; devono cioè contenere quella che è la caratteristica dell'atto di precetto cui segue il pignoramento dei beni al fine di rendere esigibile il debito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che nella fattispecie sia sussistente la causa di incompatibilità di cui al citato art. 63, comma 1, n. 6 del TUOEL, poiché, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 602/1973, sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46/99 ('il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.') non sarà più necessario un altro atto di messa in mora, essendo questa automatica allo scadere dei predetti 60 giorni, decorsi i quali il concessionario – esattore potrà dare corso al procedimento di espropriazione e di pignoramento dei beni del contribuente essendo il debito già liquido divenuto esigibile.