Rispetto o meno - per ente commissariato (sciolto sensi art. 143, D. Lgs. n. 267/2000) - obiettivi patto stabilità interno, luce disposizioni art. 77 bis, comma 18, D.L. n. 112/2008 (convertito L. n. 133/2008).

Territorio e autonomie locali
30 Ottobre 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Obbligatorietà o meno, per suddetta amministrazione, adozione misure di rientro (riguardo, in particolare, a spese per personale) previste per enti soggetti a patto medesimo, atteso il non rispetto dello stesso (parte citato ente) per anno 2007

Testo 

Con una nota, una Commissione, insediatasi il marzo scorso presso un comune, sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ha chiesto di conoscere se il citato comune, che non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, sia tenuto comunque all'adozione delle misure di rientro previste per gli enti soggetti al patto medesimo, per quanto riguarda, in particolare, la spesa per il personale. Ciò alla luce della previsione contenuta nell'art. 77 bis, comma 18 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, che stabilisce che gli enti commissariati ai sensi dell'art. 143 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
Al riguardo, come noto, le ultime leggi finanziarie hanno sempre previsto l'esclusione degli enti commissariati dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. Infatti, ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 77 bis, richiamato dalla Commissione, la legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 1, comma 386, prevedeva la proroga per l'anno 2008 dell'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'art. 1, comma 689 della legge 27.12.2006, n. 296, per gli enti commissariati ai sensi degli artt. 141 e 143 del D.Lgs. n. 267/2000. Tuttavia, il citato comma 386, nell'aggiungere al comma 689 la dicitura 'relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno', rinvia alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, come integrato dall'art. 3, comma 120, della legge 24.12.2007, n. 244.
Per effetto di tale rinvio, giustificato dalla necessità di garantire che da parte di tutti gli enti vi sia una rigorosa gestione delle spese per il personale, come chiarito anche dal Dipartimento della funzione Pubblica con parere UPPA n. 22/08, si ritiene che il Comune in questione, pur essendo escluso dal rispetto delle regole del patto di stabilità, sia tenuto, comunque, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 e successive integrazioni, all'adozione delle misure utili per conseguire la riduzione delle spese per il personale, riferite all'anno precedente, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche ed amministrative. La possibilità di derogare al tetto di spesa ed al contenimento degli organici, introdotta dall'art. 3, comma 120 della legge n. 244/2007, che ha integrato il comma 557 in commento, è soggetta in ogni caso al rispetto delle particolari condizioni indicate dalla norma stessa ovvero, che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario e, da ultimo, che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.