INDENNITA' AMMINISTRATORI DELLE COMUNITA' MONTANE

Territorio e autonomie locali
27 Ottobre 2008
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

L'INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DELLE COMUNITA' MONTANA NON E' PIU' NELLA MISURA PREVISTA PER GLI AMMN.RI DEI COMUNI AVENTE POPOLAZIONE CORRISPONDENTE AQUELLA DELL'INTERA UNIONE, MA AL 50 PER CENTO DELLE STESSE.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, 27 ottobre 2008

Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: compensi: indennità.

E' stato posto un quesito teso a conoscere la corretta interpretazione della norma che riguarda le comunità montane, prevista alla lettera c) del comma 8 dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, alla luce della novella apportata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008).
La suddetta novella ha modificato l'art. 82 del Tuoel nella parte in cui sono stabiliti i criteri ai quali deve conformarsi il decreto interministeriale che in concreto fissa l'ammontare delle indennità degli amministratori, prevedendo, nello specifico, che l'indennità di funzione degli amministratori delle comunità montane (oltre che delle unioni e dei consorzi) devono essere commisurate non più alle misure previste per gli amministratori di comuni aventi popolazioni corrispondente a quelle dell'intera unione, ma al 50% delle stesse.
Si pone, pertanto, il dubbio che la riduzione delle indennità per gli amministratori delle comunità montane debba applicarasi solo dopo la modifica della fonte normativa secondaria (D.M. n. 119/2000), avendo la legge finanziaria proceduto non con norma diretta ma attraverso la modifica di uno dei criteri dettati per l'adozione del decreto che nello specifico fissa le misure delle indennità degli amministratori locali.
Invero, pur ravvisando nell'intervento di cui all'art. 2, co. 25, della legge finanziaria 2008, l'utilizzazione di una non perfetta tecnica legislativa, non può non prevalere l'interpretazione che tenga conto della ratio legis che ha ispirato l'intervento del legislatore sulla parte del T.U.O.E.L. dedicato allo status degli amministratori locali, complessivamente volto alla riduzione dei costi della politica.
Tutto ciò premesso, si ritiene che il dimezzamento dell'indennità degli amministratori delle comunità montane debba considerarsi in vigore fin dal 1° gennaio del 2008, potendosi considerare tecnicamente non indispensabile, ai predetti fini, la modifica della vigente normazione secondaria.
Per quanto concerne la riduzione del 10% disposta dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, va rilevato che già prima delle suddette novelle apportate al Testo Unico, la Corte dei Conti ha ritenuto che la sentenza n. 157/2007 della Corte Costituzionale, pur non influendo direttamente sulla norma in questione, 'richiama con
forza la necessità di dare della disposizione una lettura 'secundum Costitutionem', tale da limitarne l'efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita' (Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, 26 giugno 2007, n. 11P).
Secondo tale orientamento, 'la lettera della disposizione qui in esame, d'altra parte, facendo riferimento all'ammontare delle indennità in concreto risultanti alla data del 30 settembre 2005, non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico (la tecnica legislativa pretende, in tal caso, un'espressa individuazione delle disposizioni incise) ma che affidano le determinazioni dei compensi ad un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione'.
Se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma in questione (il Ministero dell'Economia, infatti, si era espresso in senso affermativo con nota n. 0044423 in data 11 aprile 2007), a decorrere da tale data le relative disposizioni devono ritenersi implicitamente abrogate.
Per quanto attiene, infine, alla determinazione del compenso per il presidente della comunità montana, va fatto riferimento alla entità della popolazione montana della comunità montana, ovverosia alla popolazione legale globalmente residente nella sola quota di territorio classificato montano.

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