Riduzione del 10% dei gettoni di presenza disposta dal citato art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 - E' da ritenersi operante alla luce delle novelle all’articolo 82 del Testo Unico Enti Locali introdotte dall’art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) -
Class.15900/TU/00/82 Roma, 22/10/2008 .
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: compensi: indennità e gettoni di presenza.
E' stato chiesto il parere di questo Ministero circa la corretta applicazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006).
In particolare, si chiede di conoscere se la riduzione del 10% dei gettoni di presenza disposta dal citato art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, possa ritenersi non più operante alla luce delle novelle all'articolo 82 del Testo Unico Enti Locali introdotte dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
Al riguardo, si osserva che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali risulta disciplinato su tre livelli normativi interdipendenti: il piano legislativo statale (art. 82 Tuoel) che individua i destinatari e stabilisce i criteri su cui devono articolarsi le indennità; il piano regolamentare (D.M. n. 119/2000) che stabilisce le misure base, i meccanismi di maggiorazione su basi demografiche ed economico-finanziarie e le procedure di eventuale incremento o diminuzione delle misure; la disciplina a livello di singolo ente che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza previa deliberazione della giunta o del consiglio.
Tale sistema, com'è noto, è stato inciso con l'entrata in vigore legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) che, all'articolo 1, comma 54, stabiliva 'per esigenze di coordinamento della finanza pubblica' la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali.
Tale intervento legislativo ha posto, successivamente, il problema di interpretazione in ordine all'efficacia temporale della norma che, secondo l'Amministrazione Finanziaria, doveva essere riferita 'ad un orizzonte temporale non limitato al solo esercizio 2006'. Tuttavia, tale linea interpretativa è stata contraddetta da una pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana (Del. N. 11/2007) nella quale si leggeva: 'La lettera della disposizione in esame (art. 1, co. 54, finanziaria 2006) . facendo riferimento all'ammontare delle indennità in concreto risultanti al 30 settembre 2005.non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico (la tecnica legislativa pretende, in tal caso, un'espressa individuazione delle disposizioni incise) ma che affidano le determinazioni dei compensi a un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione'.
Il predetto orientamento che è stato, peraltro, successivamente confermato dalla stessa Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con la pronuncia n. 9/P/2008, veniva ulteriormente avvalorato con l'entrata in vigore di quelle disposizioni (art. 2, comma 25) della legge finanziaria 2008 che, novellando l'articolo 82 del Tuoel, hanno:
• confermato in capo agli enti locali la sola facoltà di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, gli importi delle indennità di funzione;
• hanno eliminato la facoltà di incrementare o diminuire i gettoni di presenza dei consiglieri, il cui ammontare mensile potrà essere parametrato fino ad un quarto dell'indennità prevista per i rispettivi sindaci o presidenti;
• confermato lo strumento del D.M. per la determinazione delle misure delle indennità e per il periodico adeguamento sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni del costo della vita.
Se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma sulla riduzione del 10% delle indennità, a decorrere da tale data appariva plausibile sostenerne l'implicita abrogazione.
Tuttavia l'effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema delle indennità attribuito all'art. 1, comma 54, della Finanziaria 2006, che mal si conciliava -logicamente e normativamente- con le sopravvenute novelle agli artt. 82 e 83 del Tuoel apportate dall'art. 2, comma 25, della Finanziaria 2008, trova ora una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tali recenti norme prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.