E' da ritenere ammissibile la nomina di un nuovo assessore , da parte del vicesindaco, allo scopo di portare a completezza l’organo collegiale giunta, ridotto di una unità a seguito della decadenza del sindaco con l'unico limite che il vicesindaco designi a sua volta un proprio sostituto; la posizione formale di vicesindaco non può essere attribuita ad altro assessore.
E' stato chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla possibilità che il vicesindaco di XXXXXXXX, nell'esercizio vicario delle funzioni sindacali, provveda a nominare un nuovo assessore riportando la compagine dei componenti della giunta al numero determinato dallo statuto.
Al riguardo, giova rammentare, in via preliminare, che la problematica concernente l'estensione dei poteri del vicesindaco ha formato oggetto di due pareri del Consiglio di Stato (n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e n. 501/2001 del 14 giugno 2001, resi su richiesta della scrivente ed a suo tempo diramati con apposite circolari) chiaramente orientati verso una configurazione non restrittiva dei poteri del vicesindaco, sulla base della considerazione che, secondo i principi generali, la preposizione di un 'sostituto' all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare.
A parere del Supremo Consesso Amministrativo '.se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori. In caso contrario, .ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco, ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestatamente voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di governo dell'ente.'.
Per quanto precede, si ritiene che la nomina di un nuovo assessore da parte del vicesindaco, allo scopo di portare a completezza l'organo collegiale giunta, ridotto di una unità a seguito della decadenza del sindaco (ovvero, in ipotesi, l'attribuzione o la redistribuzione delle deleghe assessorili, una volta ripristinato in numero degli assessori) sia ammissibile.
Unico limite a tale attività deve rinvenirsi nella evenienza che il vicesindaco designi a sua volta un proprio sostituto; ed invero la posizione formale di vicesindaco non può essere attribuita ad altro assessore.
Precise indicazioni a tale proposito sono contenute nel citato parere del Consiglio di Stato n. 501/2001 del 14.6.2001, in cui si sostiene esplicitamente che 'il vicesindaco non potrà designare un sub sostituto e quindi, ove decaduto, rimosso o deceduto sarà sostituto, secondo sistema, dal commissario prefettizio'.