Possibilità o meno, utilizzazione suddetti proventi per liquidazione prestazioni personale polizia municipale (impiegato in progetti miglioramento circolazione stradale, ecc.) - Obbligatorietà o meno - citate somme (a carattere vincolato e finalizzate a specifici scopi) transito in fondo ex art. 15 del CCNL e successivamente essere oggetto di contrattazione - Applicazione CCNL personale enti locali del 22.1.2004.
Con una nota, il Comandante del corpo di polizia locale di un comune, ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero alcuni dubbi interpretativi, ancora irrisolti, in ordine alla corretta e concreta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, dopo la modifica operata dall'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388. In particolare, il Comandante ha chiesto di conoscere se sia possibile utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative per liquidare le prestazioni del personale appartenente alla polizia municipale impiegato in progetti di miglioramento della circolazione stradale, di educazione stradale ecc.; le somme dovute per quelle attività che necessariamente richiedono un servizio in 'extra orario'. Ha chiesto quindi, di precisare se tali somme, a carattere vincolato e finalizzate agli specifici scopi, debbano transitare o meno nel fondo ex art. 15 del CCNL per il personale enti locali per poi successivamente essere oggetto di contrattazione.
Al riguardo, si precisa che la questione più volte dibattuta nel passato relativa al corretto utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative ex art. 208 del codice della strada, è stata definitivamente risolta con l'ultimo CCNL del personale degli enti locali 22/1/2004.
Nel citato contratto, al capo III, contenente disposizioni per l'area di vigilanza e della polizia locale, è stata inserita, all'art. 17, la norma secondo la quale gli enti possono destinare quota parte delle risorse derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia municipale e locale, conformemente a quanto disposto dal citato art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992.
Si è in tal modo chiarito, ancora una volta, l'impraticabilità di diverse ed ulteriori utilizzazioni dei proventi contravvenzionali, escludendo definitivamente la possibilità di destinare quota di detti proventi a finanziamenti di specifici progetti di produttività o di altri formule di incentivazione del salario accessorio.
Fermo restando quindi l'impossibilità di incrementare le risorse per le politiche di sviluppo del personale mediante utilizzo di quota dei suddetti proventi, si ritiene utile rammentare che l'introduzione del comma 4bis all'art. 208 in commento, ad opera dell'art. 1, comma 564 della legge n. 296/2006, ha consentito agli enti locali di destinare parte della quota del 50% ad assunzioni di personale stagionale a progetto, nelle forme del contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.
Posto quanto sopra, appare quindi evidente che al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 4bis appena richiamato, non sia possibile utilizzare quota parte dei suddetti proventi per forme di incentivazione del personale, potendo, la quota del 50% disponibile per l'ente, essere finalizzata esclusivamente, secondo quanto previsto dal più volte citato comma 4, ad interventi di sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, funzionamento degli uffici di polizia municipale, spese per educazione stradale e acquisto beni, oneri finanziari per viabilità, trasporti e illuminazione, manutenzione e mantenimento dei mezzi tecnici ecc, con le modalità di ripartizione deliberate annualmente dall'amministrazione con proprio atto di giunta.