Assenza dipendente comunale, autorizzato espletamento incarico giudice onorario presso tribunale dei minori - Istituto da applicare.

Territorio e autonomie locali
15 Ottobre 2008
Categoria 
15.04 Trattamento economico
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, considerare periodi assenza da servizio (per assolvere predetto incarico) permessi retribuiti o non retribuiti - Applicazione art. 20, CCNL del 22.1.2004.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, nel far presente che un dipendente con il profilo di assistente sociale è stato autorizzato all'espletamento dell'incarico di giudice onorario presso il tribunale dei minori, ha chiesto di conoscere se i periodi di assenza dal servizio per assolvere il predetto incarico debbano essere considerate come permessi retribuiti o non retribuiti.
Al riguardo si fa presente preliminarmente che, com'è noto, il CCNL del 22.1.2004 ha provveduto a regolamentare la fattispecie introducendo all'art. 20 una particolare disciplina. Invero, il primo comma di detto articolo riconosce il diritto del dipendente, qualora debitamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario. Tali periodi di assenza, a norma del comma 2 del medesimo articolo, non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. I predetti periodi, tuttavia, non sono sottoposti alla disciplina del cumulo delle aspettative e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le altre forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Dall'esame della richiamata normativa si evince, 'in primis', che il dipendente, per poter svolgere le funzioni di giudice onorario, deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, la quale, ragionevolmente, esprimerà il proprio parere solo dopo aver valutato, in via preventiva, la compatibilità delle proprie esigenze di servizio ed organizzative con le presumibili assenze dal servizio del dipendente che si intende autorizzare.
Ciò posto, si rileva che il secondo comma del citato art. 20 prevede che i periodi di assenza dal lavoro necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi non sono retribuiti. Per quanto attiene all'esatta applicazione di detta disposizione la scrivente non può che concordare con quanto evidenziato dall'Aran.
Infatti, appare corretto ritenere che la disposizione contrattuale, di cui al citato comma 2, trova applicazione solo nel caso in cui il dipendente utilizzi l'istituto, previsto dal medesimo comma, del permesso non retribuito. Detto permesso, 'rectius' assenza, produrrà effetti negativi sia sull'anzianità di servizio sia sugli altri istituti contrattuali quali le ferie e la tredicesima mensilità. Viceversa la disposizione in commento non esclude la possibilità di trovare diverse soluzioni, meno penalizzanti per il dipendente, nell'ambito di una corretta gestione delle prestazioni d'obbligo del rapporto di lavoro. In tale contesto potrebbe essere ipotizzabile sia un'articolazione dell'orario d'obbligo tale da conciliare le esigenze di servizio con l'espletamento dell'incarico ricoperto, sia la concessione di permessi, anche orari, che il dipendente dovrà comunque recuperare. E' evidente che in tal caso il lavoratore non subirà alcuna penalizzazione retributiva, tenuto conto che lo stesso, mediante il recupero, anche su base mensile, dei permessi orari , ha adempiuto alla propria prestazione lavorativa.