NO AL RIMBORSO AL DATORE LAVORI PER ONERI IN CASO DI MANCATA PRESENZA AT RIUNIONE DI CONSIGLIO.
SI AL RIMBORSO IN CASO DI TARDIVO AVVISO AL CONSIGLIERE DEL RINVIO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO.
Class. n. 15900/TU/80 Roma, 6 ottobre 2008
OGGETTO: Art. 80 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico: permessi e licenze – oneri per permessi.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale il Comune di ....... ha posto due quesiti in ordine al rimborso, su richiesta del datore di lavoro, di quanto corrisposto per un dipendente, consigliere comunale, per retribuzione ed assicurazione per l'assenza dal servizio per l'intera giornata in cui è stato convocato il consiglio comunale.
Con il primo quesito viene evidenziato che un consigliere comunale, dopo aver ricevuto regolare convocazione è risultato assente all'appello iniziale della seduta consiliare, scioltasi per mancanza del numero legale.
Con il secondo quesito, è rappresentato che un lavoratore dipendente, ha ricevuto, in qualità di consigliere, regolare convocazione per una seduta consiliare da tenersi alle ore 19.00 e nella stessa giornata in cui si doveva tenere tale riunione, alle ore 15.00 ha ricevuto comunicazione della revoca della convocazione del consiglio da parte del Presidente del consiglio comunale.
Si premette che l'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente.
Relativamente all'amministratore in argomento, si richiamano le disposizioni recate dal comma 1 del citato art. 79, che prevedono, per i componenti del consiglio comunale, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio comunale.
Per quanto suesposto, in merito al primo quesito, si ritiene che l'Ente non sia tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto erogato per retribuzione ed assicurazione, tenuto conto che il consigliere non era presente alla seduta che è stata sciolta per mancanza del numero legale.
Relativamente alla seconda richiesta, si ritiene che l'Ente è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto erogato per retribuzione ed assicurazione in forza di quanto specificato al comma 1, del predetto art. 79 Tuoel, tenuto conto che la comunicazione del rinvio della seduta è intervenuta tardivamente, poche ore prima del programmato inizio, in una situazione in cui l'amministratore, come previsto dalla legge, con ogni probabilità si era già assentato dal lavoro.