La disposizione di cui all'art. 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, come modificata dall'art. 35 bis, del decreto legge n. 248/2007, impone a tutti gli enti locali di aderire ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del d. lgs. n. 267/2000.
E' stato richiesto a quest'Ufficio un parere in merito alla possibilità per un comune della Lombardia, già facente parte di un consorzio di polizia locale, di aderire anche ad un'azienda consortile per la gestione dei servizi sociali.
In via preliminare, si rappresenta che l'art. 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, così come modificato dall'art. 35bis, D. L. n. 248/2007, impone a tutti gli enti locali di aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 267/2000.
Al riguardo, sembrerebbe opportuno ritenere che queste norme non si applichino alle forme associative che non sono espressamente richiamate dal legislatore, e cioè alle convenzioni (in tutte le molteplici forme in cui si realizza questo istituto), agli accordi di programma e alle comunità montane (ricordiamo che queste ultime sono oggetto di un intervento legislativo di riordino da parte della stessa legge finanziaria).
Il nuovo vincolo, dunque, deve applicarsi unicamente alle unioni di comuni, ai consorzi tra enti locali ed alle forme associative promosse o disposte dalle regioni sulla base delle previsioni dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Ai fini che qui più interessano, il divieto in questione va inteso nel senso di impossibilità dei comuni di adesione multipla alle forme associative della stessa tipologia.
Ciò posto, pertanto, quest'Ufficio, ritiene che i consorzi costituiti per la gestione dei servizi socio-assistenziali non sfuggano alla limitazione dell'art. 2, comma 28, legge finanziaria 2008, lo potrebbero se la loro costituzione fosse resa obbligatoria da una legge regionale.
Tuttavia, la legge regione Lombardia n. 19/2008, non ha previsto l'obbligatorietà della costituzione di consorzi per la gestione dei servizi sociali, ma si è limitata a prevedere all'art. 17, comma 4 che 'Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa'.
Da ultimo, è opportuno rilevare che sebbene la suddetta disposizione regionale, laddove prevede la limitazione in questione 'per ogni funzione o servizio' sembrerebbe consentire l'adesione a più forme associative per funzioni e servizi diversi, tuttavia, la finalità della disposizione di cui al comma 28, art. 2 L. n.244/2007 impone una lettura del disposto regionale nel senso che un comune potrà aderire ad una sola forma associativa della stessa tipologia.