Procedure stipulazione e sottoscrizione definitiva contratti decentrati integrativi (art. 4, comma 3, CCNL del 22.1.2004).

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2008
Categoria 
17.02 Contrattazione decentrata integrativa
Sintesi/Massima 

Applicabilità o meno, suddette procedure - in assenza contratto collettivo decentrato integrativo quadriennale - a soli protocolli d’intesa su modalità utilizzo risorse determinate con cadenza annuale.

Testo 

Con una nota, una Comunità Montana, ha chiesto di conoscere se le procedure stabilite dall'art. 4 comma 3 del CCNL del 22.1.2004, per la stipulazione e sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati integrativi, trovino applicazione nel caso in cui, in assenza di un contratto collettivo decentrato integrativo di durata quadriennale, la delegazione trattante proceda alla sola stipula dei protocolli d'intesa sulle modalità di utilizzo delle risorse determinate con cadenza annuale.
Al riguardo, si rileva che le previsioni contenute nel citato art. 4 dettano i tempi e le procedure che le amministrazioni sono tenute a seguire per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi di durata quadriennale con i quali sono regolati tutti gli istituti contrattuali, fatte salve le materie individuate nello stesso contratto con tempi di negoziazione diverse; in sede di contrattazione decentrata collettiva annualmente sono determinate le modalità di utilizzo delle risorse.
Il comma 3 del medesimo articolo 4, prevede dei controlli di compatibilità e delle verifiche a cui l'ipotesi del medesimo contratto decentrato integrativo deve essere sottoposto al fine della sottoscrizione definitiva dello stesso.
Dall'esame della norma in commento che fissa puntualmente gli adempimenti cui l'amministrazione è tenuta si desume il carattere vincolante della norma stessa.
Si ritiene quindi che non possa procedersi alla sola determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse con cadenza annuale risultando presupposto indispensabile, per l'amministrazione, l'aver prioritariamente sottoscritto il contratto decentrato integrativo quadriennale.
Tale fattispecie sostanzia, pertanto, a parere della scrivente una perdurante elusione della normativa contrattuale.
Tutto ciò premesso, sembrerebbe comunque potersi sostenere che, in mancanza di un contratto decentrato integrativo quadriennale, le procedure di verifica e controllo previste dal comma 3 del più volte richiamato art. 4 debbano essere applicate al protocollo d'intesa con il quale annualmente sono stabiliti i criteri per le modalità di utilizzo delle risorse.
Data la specifica competenza sulla materia, si è acquisito il parere dell'Aran che concordando con le considerazioni suesposte, ha ribadito che non esistono e non possono ammettersi Protocolli o, comunque, forme di contrattazione integrativa non assoggettate alle procedure dell'art. 5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004. Infatti, diversamente ritenendo si consentirebbe la possibilità di sottrarre queste forme di contrattazione ad ogni forma di controllo soprattutto sul delicato aspetto della effettiva quantificazione degli oneri che ne conseguono e della esistenza della necessaria copertura finanziaria degli stessi, nel rispetto della capacità di bilancio degli stessi. Anche nel caso di contrattazione che per ipotesi riguardasse istituti ritenuti solo di carattere normativo, il rispetto delle procedure è sempre necessario in quanto, contrariamente a quanto spesso ritenuto, ad essi possono collegarsi costi indiretti, di natura organizzativa, che devono sempre trovare adeguata copertura nelle risorse decentrate, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni del CCNL.