In materia di accesso agli atti amministrativi, occorre che il richiedente sia portatore di un interesse meritevole di tutela, secondo i principi fissati dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Pertanto, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per il rilascio degli atti è consentito richiedere la sussistenza di un interesse personale e concreto in base a quanto previsto dal regolamento comunale adottato dall'ente.
Alcuni ex consiglieri comunali, a seguito di diniego all'accesso formale da parte dell'Amministrazione comunale e del conseguente rilascio di copia di una serie di atti amministrativi, hanno chiesto il parere a questo Ministero.
Ciò, anche alla luce del diverso avviso da parte del Difensore Civico della Regione Lombardia (adito dagli interessati con ricorso ai sensi della normativa citata in oggetto), il quale ha richiamato in particolare l'articolo 10 del d.lgs. n. 267/2000 che, affermando la pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, assicura, peraltro, il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
Codesto Comune, ritiene, invece, che il diritto di accesso sia subordinato alla dimostrazione di un interesse concreto attuale e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ed alla individuazione puntuale dei documenti richiesti, al fine di evitare 'un controllo generalizzato sugli atti', valendo, comunque, i principi sanciti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
In merito, si rileva che l' amministrazione comunale in parola, conformemente alla vigente normativa, ha adottato il regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi; in particolare, l'art. 3, prevede che detto accesso sia assicurato a chiunque dimostri di avere un interesse personale e concreto alla conoscenza dei documenti per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge n. 241/1990.
Tale previsione regolamentare comunale, appare conforme al regolamento approvato con D.P.R. 12.04.2006 n. 184, il quale all'articolo 2, comma 1 riserva il diritto di accesso a 'chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso'. Altresì, appare aderente all'indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, con decisione n. 7773 del 29/11/2004, della Sezione V, ha affermato che 'l'art. 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, non implica una configurazione diversa del diritto di accesso come delineato nell'articolo 25 della legge n. 241/1990. E nemmeno regola secondo modalità differenziate l'esercizio di tale diritto'.
Il predetto Consesso ha, altresì, sostenuto come il citato articolo 10 'stabilisce che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Detto altrimenti, l'art. 10 t.u.ee.ll. contiene una deroga all'art. 24 della legge n. 241/1990 e non anche all'art. 22 della stessa legge'.
La decisione in esame è conforme alla precedente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18/03/2004, n. 1412 secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Anche per l'accesso agli atti dei comuni e delle province, pertanto, allo scopo di collegarlo alla tutela di posizioni giuridiche soggettive, ad interessi, quindi, personali e concreti, si richiede un'istanza motivata.
L'assunto in parola è stato ribadito, peraltro, dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che, con parere n. 10 del 22.11.2007, ha puntualizzato che l'articolo 10 del d. lgs. n. 267/2000 viene interpretato in giurisprudenza nel senso che gli atti in oggetto non sono coperti da segreto, ma che, per accedere ad essi, occorre che il richiedente sia portatore di un interesse meritevole di tutela, secondo i principi fissati dall'art. 22 della legge n. 241/1990.
Ciò posto, ad avviso di questa Direzione Centrale, alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed in base a quanto previsto dal regolamento comunale, per il rilascio degli atti è consentito richiedere la sussistenza di un interesse personale e concreto.