Conservazione degli incarichi esterni da parte del sindaco e dei consiglieri cessati dalla carica.

Territorio e autonomie locali
12 Settembre 2008
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Il commissario straordinario risulta investito di tutti i poteri di rappresentanza normalmente spettanti al sindaco, ivi compreso quello di componente di diritto di organi di enti quali le comunità montane, le unioni di comuni e quindi, analogicamente, gli enti consortili (cfr., in tal senso, T.A.R. Marche, 21 febbraio 2001, n. 725).
Atteso, pertanto, che non risulta prevista equivalente prorogatio per il sindaco – né per gli assessori comunali – in quanto il citato art. 141, comma 5, fa esclusivo riferimento “ai consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento”, si ritiene di poter affermare che, nel caso di specie, la rappresentanza in seno all’Assemblea Generale ed al Consiglio direttivo del Consorzio debba essere esercitata dal commissario straordinario.
Invece, in forza del già richiamato art. 141, comma 5, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, possono continuare ad esercitare, in regime di prorogatio, gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei nuovi consiglieri eletti al termine della gestione provvisoria dell’ente locale

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/141 Roma, 12 settembre 2009
Oggetto: Comune di ....... Conservazione degli incarichi esterni da parte del sindaco e dei consiglieri cessati dalla carica. Quesito.

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito alla conservazione degli incarichi esterni da parte del sindaco e dei consiglieri comunali del comune in oggetto, sciolto per dimissioni ultra dimidium dei consiglieri.
Sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato che, con riguardo alla diversa vicenda di un consigliere comunale incaricato dall'ente di rappresentarlo nella Comunità montana, ha stabilito, con il parere n. 666/2000 del 10 luglio 2000, diramato con circolare n. 8/2000 U.A.R.A.L. del 19 ottobre 2000 che '. salvo diversa espressa previsione di legge o di statuto – i rappresentanti eletti dai comuni in seno agli organi delle comunità montane non decadono per l'effetto del commissariamento dell'ente a quo e continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei successori.' ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 5, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
Il principio enunciato dal Supremo Consesso trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue automaticamente la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell'ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati.
La giurisprudenza in materia ha poi ritenuto che, anche nel silenzio della fonte statutaria, il commissario straordinario risulti investito di tutti i poteri di rappresentanza normalmente spettanti al sindaco, ivi compreso quello di componente di diritto di organi di enti quali le comunità montane, le unioni di comuni e quindi, analogicamente, gli enti consortili (cfr., in tal senso, T.A.R. Marche, 21 febbraio 2001, n. 725).
Atteso, pertanto, che non risulta prevista equivalente prorogatio per il sindaco – né per gli assessori comunali – in quanto il citato art. 141, comma 5, fa esclusivo riferimento 'ai consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento', si ritiene di poter affermare che, nel caso di specie, la rappresentanza in seno all'Assemblea Generale ed al Consiglio direttivo del Consorzio ......debba essere esercitata dal commissario straordinario.
Invece, in forza del già richiamato art. 141, comma 5, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, possono continuare ad esercitare, in regime di prorogatio, gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei nuovi consiglieri eletti al termine della gestione provvisoria dell'ente locale.