Riconoscimento - a dipendenti comunali - indennità vacanza contrattuale prevista art. 2, comma 6 C.C.N.L. EE. LL. dell’11.4.2008.

Territorio e autonomie locali
10 Settembre 2008
Categoria 
17.01 Applicazione C.C.N.L.
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, accoglimento istanza - da amministrazione comunale - richiesta corresponsione suddetta indennità, stante contenzioso in atto - Normativa applicabile.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha sottoposto a questo Ministero (nonché al Ministero dell'Economia e all'Aran) la problematica inerente l'istanza avanzata da alcuni dipendenti comunali tendente al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali dell'11.4.2008, in relazione al mancato rinnovo del C.C.N.L., scaduto il 31.12.2005, nei tre mesi successivi.
Viene, in proposito, rappresentato che, a seguito del diniego da parte dell'Ente all'accoglimento delle istanze stante la mancata procedura prevista in merito dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001, e l'infruttuoso tentativo obbligatorio di conciliazione, il competente Tribunale ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune a favore di una dipendente per il pagamento di una somma, relativa ad indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile 2006/marzo 2008. Su detto decreto ingiuntivo è stato proposto appello.
Considerati i notevoli riflessi finanziari che la suddetta circostanza potrebbe comportare, in relazione al coinvolgimento del restante personale comunale qualora l'esito del contenzioso sia sfavorevole al Comune, viene chiesto di conoscere quale orientamento debba assumere l'Amministrazione in tale circostanza.
Al riguardo, si fa presente che, così come evidenziato dall'Amministrazione, questa Direzione Centrale sull'argomento ha già espresso il proprio parere, in conformità a quanto precisato anche dall'Aran (parere 104-2A1), circa la necessità che l'indennità di vacanza contrattuale debba essere erogata esclusivamente previa stipula da parte dell'ARAN di apposito accordo, secondo la procedura di cui all'art. 48 del D. Lgs. N. 165/2001, e dunque che la stessa non possa essere autonomamente corrisposta dal singolo Ente.
Ciò posto, per quanto di competenza, si è dell'avviso che nell'attuale fase di contenzioso, l'Amministrazione, in base alle disposizioni vigenti, può chiedere l'intervento dell'ARAN nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63-bis del d.lgs. n. 165 del 30.3.2001, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, effettuare le comunicazioni previste dall'art. 61-bis del medesimo decreto legislativo.