Rimborso spese legali sostenute da architetto (in procedimento penale anno 1999 per delitti connessi rilascio concessione edilizia) successivamente assolto per “insussistenza del fatto”.

Territorio e autonomie locali
9 Settembre 2008
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, accoglimento richiesta rimborso spese legali, atteso rapporto lavoro tra suddetto ed ente - ad inizio procedimento (1999) con contratto collaborazione esterna, al momento definizione procedimento penale (2003) con contratto a termine (sensi art. 110, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000).

Testo 

Una Prefettura ha fatto pervenire la nota con la quale un comune ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di rimborso delle spese legali ad un architetto sottoposto a procedimento penale nell'anno 1999 per delitti connessi al rilascio di una concessione edilizia, e successivamente assolto per insussistenza del fatto.
Al riguardo il Comune ha precisato che nell'anno 1999 l'interessato era legato all'ente da un rapporto di collaborazione esterna, mentre al momento della definizione del procedimento penale (2003) lo stesso risultava assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e pertanto incardinato nell'Ente con un rapporto di lavoro di natura subordinata.
In merito, si conferma quanto più volte in precedenza sostenuto circa l'impossibilità di ammettere a rimborso le spese legali sostenute per la difesa in giudizio da soggetti che non siano legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la normativa che disciplina la materia del patrocinio legale contenuta nell'art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000, pone come presupposto per la sua applicazione che la persona implicata in un procedimento civile o penale sia dipendente dell'ente locale.
Nella fattispecie rappresentata non sussisterebbe il predetto presupposto, tenuto conto che il fatto da cui è scaturito il procedimento penale è avvenuto (anno 1999) nel periodo in cui l'architetto prestava la propria attività presso l'Ente come libero professionista (ex art. 110, comma 6, d.lgs. 267/2000).
Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che la richiesta non possa trovare accoglimento.