Facoltà assunzionali - ente piccole dimensioni - luce limiti previsti D.L. n. 112 del 25.6.2008 e quelli contenuti L. n. 244 del 27.12.2007, copertura posti per tour-over (cessazioni anno 2006 e 2008).

Territorio e autonomie locali
8 Settembre 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, procedere copertura (prevista per anno 2007, seguito cessazione 2006, e slittata a 2008) mediante assunzione vincitore concorso - Possibilità o meno, attivazione mobilità - copertura posto dirigente ufficio tecnico (cessazione 2008), già coperto per 6 mesi mediante comando da altro comune - di dipendente proveniente da altro ente – Corretto metodo calcolo per parametro previsto punto b), fine applicazione deroga cui art 3, comma 121, L. n. 244/2007.

Testo 

Con una nota, pervenuta tramite Prefettura, un comune ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere ad assunzioni di personale in relazione ai limiti previsti dal d.l. n. 112 del 25.6.2008.
In proposito l'Ente ha precisato che ha una popolazione di n. 2293 abitanti, e in base alla legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) può provvedere all'assunzione di personale nei limiti di copertura del turn over dell'anno precedente e comunque garantendo che la spesa del personale non superi quella sostenuta nel 2004. Alla luce dell'anzidetta disposizione, ha chiesto di conoscere se è possibile assumere personale, in relazione a quanto segue:
- a fronte di n. 2 cessazioni verificatesi nell'anno 2006, una è stata coperta nell'anno 2007 mediante stabilizzazione, l'altra, la cui copertura era prevista per l'anno 2007, è slittata all'anno 2008. Si vuole conoscere quando potrà essere assunto il vincitore del concorso, se nell'anno 2008 o nell'anno 2009;
- nel corso dell'anno 2008 si è verificata una cessazione, del dirigente ufficio tecnico comunale D2 (coperto per 6 mesi mediante comando da altro comune ); al termine del comando, si chiede se è possibile o meno attivare altra mobilità di un dipendente proveniente da altro comune;
- in merito alla deroga prevista dall'art 3, comma 121, della legge n. 244/2007, si chiede di conoscere il metodo di calcolo per il parametro previsto al punto b) della norma citata.
Al riguardo, occorre precisare che la deroga prevista dal predetto art. 3, comma 121, della legge n. 244, è stata soppressa ad opera dell'art. 76, comma 2, del d.l. n. 112 del 25.6.2008. La legge di conversione n. 133 del 6.8.2008 ha ulteriormente modificato il comma in questione, prevedendo una sospensione temporanea della possibilità di deroga, che si protrarrà fino all'emanazione del d.P.C.M., con il quale saranno individuati parametri e criteri di virtuosità degli enti locali e definiti i criteri e le modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. La nuova formulazione della norma stabilisce inoltre che potranno ancora usufruire delle facoltà derogatorie i comuni che abbiano un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui l'Ente abbia un numero di dipendenti a tempo pieno uguale o inferiore alle 10 unità, potrà procedere alle assunzioni avvalendosi della deroga di cui all'art. 3, comma 121, della legge n. 244/2007, purchè risultino rispettate le condizioni dallo stesso previste.
Qualora, invece, il numero dei dipendenti in servizio sia superiore a 10, potrà assumere il solo dirigente dell'ufficio tecnico nell'anno 2009, in sostituzione del dipendente cessato nell'anno in corso, sempre che l'emanando D.P.C.M. non fissi parametri diversi dagli attuali.
A proposito della metodologia di calcolo del parametro di cui al punto b) dell'anzidetta disposizione, si chiarisce che la stessa comporta il necessario confronto del rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente del Comune, con quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, il quale nel caso in specie, risulta corrispondere ad 1/117 in base alla classe demografica di appartenenza (da 1000 a 2.999 abitanti, cfr. D.M.I. del 15.11.2003), che diminuito del 20% risulta essere definito in 1/140. Conseguentemente, se l'attuale rapporto dipendenti in servizio/popolazione residente del Comune risulterà inferiore ad 1/140, il parametro in questione risulterà rispettato.