Nell’impossibilità di poter fare ricorso alle figure titolate, a presiedere in via suppletiva l’organo assembleare, in base alle previsioni regolamentari, si ritiene ammissibile l’imputazione delle cennate funzioni presidenziali al consigliere anziano.
Un comune ha sottoposto la problematica emersa in tema di funzionamento del consiglio comunale.
In particolare, il sindaco di quel comune, pur avendo formalmente ottemperato all'invito del prefetto (attivatosi ai sensi dell'art. 39, 5° co. del T.U.E.L. n. 267/2000) a disporre la convocazione in seconda seduta del consiglio, su richiesta del prescritto quinto dei consiglieri, avrebbe dichiarato sciolta l'adunanza in considerazione dell'assenza di un soggetto che potesse presiederla, dal momento che egli si reputava gravato dall'obbligo di astensione previsto dall'art. 78 del T.U.E.L. cit. e non risultava presente alcuna altra figura titolata all'assunzione delle funzioni di presidenza.
Alla riunione risultavano assenti, invero, sia il vicesindaco sia le ulteriori figure individuate dall'art. 5 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale quali abilitate a subentrare nell'esercizio delle funzioni presidenziali del sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
Viene chiesto di conoscere se sia individuabile, alla stregua dell'ordinamento, una figura legittimata a presiedere il consiglio, allo scopo di garantirne il funzionamento.
Con riferimento a tale specifico profilo, si è dell'avviso che, nell'impossibilità di poter fare ricorso alle figure titolate, in base alle previsioni regolamentari, a presiedere in via suppletiva l'organo assembleare, sia ammissibile l'imputazione delle cennate funzioni presidenziali al consigliere anziano.
Quest'ultima figura viene, infatti, individuata quale legittimata a presiedere il consiglio in alcune disposizioni del T.U.E.L. n. 267/2000 (v. artt. 39, co. 1 e 40, co. 2) che, seppure specificatamente riferite a fattispecie diverse da quella in esame, paiono indicative di un principio volto a garantire il corretto funzionamento del consiglio per il profilo considerato.
Un cenno alla sussistenza dell'anzidetto principio è, altresì, contemplato in un parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I (n. 94/96 del 21.2.1996) in tema dei poteri del vicesindaco, nel quale è stato precisato che il vicesindaco esterno al consiglio (nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti) non può presiedere il consiglio, in quanto non può 'fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell'anzianità'.