Modifica del regolamento del Consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
28 Agosto 2008
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

La modifica del regolamento del consiglio comunale può avvenire presentando una apposita proposta deliberativa da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ricomprendendo in tale novero il sindaco.

Testo 

E' stata sottoposta allo scrivente la problematica inerente all'individuazione del quorum deliberativo necessario per poter procedere alla modifica dell'art. 43 del vigente regolamento del consiglio comunale.
Ed invero quest'ultima norma prescrive, per l'approvazione di una serie di atti tassativamente elencati nella stessa, tra cui i regolamenti nonché le loro modifiche ed integrazioni, 'il voto favorevole di almeno nove componenti del consiglio comunale', salvo diverse maggioranze stabilite dalla legge.
Ad avviso di questo ufficio, dall'esame del suddetto art. 43 sembrerebbe doversi desumere la volontà dell'ente locale, ai fini dell'approvazione degli atti deliberativi in esso elencati, di attribuire prevalenza alla legge, ove questa, per taluno di essi, provveda a disporre specifiche maggioranze mentre, in carenza di espresse indicazioni promananti dalla fonte legislativa, troverebbe applicazione il canone dell'approvazione con votazione favorevole di 'almeno nove componenti del consiglio comunale'.
Considerato che l'art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede espressamente che il regolamento sul funzionamento del consiglio deve essere approvato a maggioranza assoluta, si perviene a conclusione che codesto ente locale debba reputarsi vincolato all'osservanza di quest'ultima prescrizione. Essa, infatti, è prevalente rispetto al canone della votazione favorevole di 'almeno nove componenti del consiglio comunale' applicabile, come sopra detto, soltanto a condizione che non vi siano difformi prescrizioni legislative.
Si ritiene, pertanto, che sia possibile modificare il vigente regolamento del consiglio comunale (ove se ne ravvisi l'opportunità al fine di fugare ogni incertezza interpretativa) presentando una apposita proposta deliberativa da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ricomprendendo in tale novero il sindaco. Essa, nel caso di specie, è pari a sette.