Organo esecutivo comunità montana – Parere. Ai fini della continuità delle funzioni del presidente della comunità montana, è necessaria la riconferma espressa da parte del consiglio della comunità montana, poiché, a seguito delle elezioni nel comune di cui egli è espressione, lo stesso ha comunque perso la qualità di consigliere: e ciò anche se sia stato nuovamente designato dall’ente quale suo rappresentante.
Codesto comune ha rappresentato che,in data 26-1-2006, a causa delle dimissioni del Presidente della Giunta della Comunità Montana XXXXXX, è stata istituita la nuova Giunta, composta dal Presidente e da otto assessori. In seguito,essendosi effettuata una tornata elettorale straordinaria nei comuni di XXXXX, XXXX e XXXXXXX, i predetti enti hanno provveduto a designare i propri rappresentanti in seno alla Comunità Montana: peraltro i comuni di XXXX e XXXXX hanno scelto due consiglieri diversi da quelli incaricati in precedenza, mentre il comune di XXXXXXX ha confermato il consigliere XXXX il quale svolge le funzioni di Presidente della Giunta. Riferisce ancora codesto comune che, nella seduta del 1-10-2007, la Comunità Montana, oltre a dichiarare la decadenza dei due assessori non riconfermati dai comuni e convalidare le designazioni dei nuovi consiglieri, ha provveduto a ridurre il numero degli assessori ( da otto a sei ) in ossequio al disposto della L.R. n.11/2003. Poiché in virtù dell'art. 33 dello Statuto della C.M. si verifica la decadenza della Giunta in caso di '..dimissioni o decadenza del Presidente..' si chiede di conoscere se ,in presenza della stessa maggioranza politica e programmatica di cui alla pregressa gestione, il Presidente della Giunta, pur essendo lo stesso soggetto già designato dal comune,debba essere riconfermato dal Consiglio della Comunità Montana, nella continuità delle sue funzioni. Ciò premesso si osserva, innanzitutto,che l'art.15 dello Statuto della Comunità Montana prevede ,testualmente, che 'il Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio e possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per un periodo totale di non oltre 10 anni'; peraltro l'art.11 del predetto Statuto dispone-al comma 3- che i membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato di consiglieri . Nella fattispecie in esame- da quanto risulta in atti- il Presidente è cessato dalle funzioni di consigliere nel comune di cui è espressione, anche se poi riconfermato dopo la tornata elettorale 'straordinaria'. Si dovrebbe ritenere, quindi, che con la cessazione del precedente Consiglio Comunale il Presidente della Comunità Montana –rappresentante di quell'ente- abbia perso la qualità di amministratore comunale, sottesa alla carica medesima. La necessità di una riconferma espressa sembra avvalorata anche dalle disposizioni della legge regionale n. 11/2003, la quale, all'art.9,c.12, prevede che dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria,l'organo rappresentativo comunitario provvede,in unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati,alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione.