Le dimissioni del consigliere comunale che ricopra anche la carica di assessore interno travolgono tale incarico. Ciò in quanto viene meno il presupposto di tale nomina: lo status di consigliere comunale. Lo stesso potrebbe eventualmente essere chiamato a far parte della giunta comunale quale assessore esterno, con un ulteriore provvedimento di nomina del sindaco.
E' stato chiesto a quest'Ufficio un parere in merito agli effetti delle dimissioni di un consigliere comunale – assessore interno.
Al riguardo, in via preliminare, si rappresenta che le dimissioni del consigliere-assessore interno, travolgono anche la carica di assessore interno essendo venuto meno il presupposto di tale ultima nomina e cioè lo status di consigliere comunale.
Ciò posto, nel caso in cui vi sia l'intendimento a che l'assessore in questione continui a far parte della giunta comunale, sarà opportuno che il sindaco, con un ulteriore provvedimento, disponga una nuova nomina dello stesso quale assessore esterno nel rispetto del numero massimo degli assessori previsto dallo statuto comunale e, purchè il medesimo amministratore non sia stato candidato nelle ultime elezioni amministrative.
Riguardo, infine, alla possibilità di modificare la disposizione statutaria che prescrive il divieto di nominare quali assessori esterni coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, quest'Ufficio ritiene che non esistono ostacoli, a livello normativo, alla suddetta modifica statutaria, atteso che l'art. 47 TUEL, si limita a prevedere che possono essere nominati assessori esterni al consiglio comunale ' . i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere . ' senza prescrivere ulteriori e specifici requisiti.