Normativa applicabile fine assicurazione svolgimento servizio polizia municipale - Applicazione disposizioni ex art. 1, comma 2 L. n. 65/1986 ed art. 30 e seguenti, D.Lgs. n. 267/2000 (forma associata), oppure norma contrattuale ex art. 14, CCNL del 22.1.2004 (disciplinante personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione, così detto “scavalco”).
Con una nota, è stato sottoposto all'attenzione di questo Ministero un esposto con il quale è rappresentata la situazione esistente in un comune laddove, per stessa ammissione del Sindaco, non può essere assicurato il rispetto delle ordinanze sindacali a causa dell'indisponibilità nella dotazione organica della figura di guardia comunale.
Al fine di ovviare a tale situazione, il Dipartimento di pubblica sicurezza ha suggerito la possibilità, per il citato Comune, di avvalersi delle disposizioni ex art. 1, comma 2 della legge n. 65/1986, che consentono lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia municipale.
Al riguardo, si concorda con quanto sostenuto dal predetto Dipartimento circa la possibilità per il comune di assicurare comunque lo svolgimento del servizio di polizia municipale avvalendosi delle forme associative disciplinate dall'art. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 oppure, ricorrendo alla norma contrattuale ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004, disciplinante il personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione (così detto 'scavalco').
Si deve rilevare, infatti, che il legislatore è intervenuto con le norme sopracitate proprio per venire incontro alle difficoltà che incontrano i comuni, soprattutto se di ridotte dimensioni, nell'assicurare il servizio di polizia municipale sottolineando, al contempo, la necessità, per ogni comune, di prevedere l'espletamento di una sia pur minima attività di sorveglianza.
Ciò posto, per quanto attiene alle forme associative, è noto che la stessa legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, all'art. 1, comma 2, ammette la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale rinviando alle forme previste dalla legge. L'art. 30 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, prevede, quindi, la stipula di apposito atto di convenzionamento con il quale le amministrazioni interessate provvedono a disciplinare le modalità del servizio ed i reciproci rapporti di natura giuridica e finanziaria.
Come più volte concordemente sostenuto in passato, nel caso di svolgimento associato delle funzioni di cui trattasi, l'individuazione del limite territoriale coincide con il territorio dei comuni convenzionati e in nessun caso può essere consentita l'istituzione di un nuovo corpo di polizia distinto da quello dei comuni convenzionati.
Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, si precisa che la speciale disciplina fornisce utili regole per la corretta gestione di una particolare tipologia qualificata con l'espressione 'personale a scavalco', consentendo l'utilizzazione di personale di altre amministrazioni solo per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati.
Con il citato atto di convenzione, infatti, viene disciplinata la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Tale modalità consente di incardinare il soggetto da utilizzare nella struttura organizzativa dell'ente ove andrà a prestare la sua opera, incardinamento necessario per l'esplicazione delle particolari funzioni di polizia municipale.
Resta inteso, che l'amministrazione potrà sempre valutare l'opportunità, nell'ambito delle proprie autonome valutazioni, di rideterminare la dotazione organica prevedendo l'istituzione di un posto di vigile urbano.