SUSSISTE INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DI UN AMM.RE COMUNALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE (1% DI CAPITALE) PER APPALTO DI SERVIZIO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Class. 15900/TU/00/63 Roma, 12 luglio 2008
OGGETTO: Richiesta parere incompatibilità amministratore comunale.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale viene richiesto il parere di quest'Ufficio in merito all'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art 63, comma 1, n. 2, del TUEL, nei confronti di un amministratore comunale, in quanto lo stesso sarebbe componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dal comune con una quota pari all'1% del capitale sociale.
In via preliminare, si rappresenta che la causa di "incompatibilita' di interessi" di cui al citato art. 63 Tuel pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva; la seconda, di natura oggettiva.
E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto - in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva - rivesta la qualità di "titolare" o di "amministratore" ovvero di "dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento".
In secondo luogo, il legislatore prevede - come condizione "oggettiva", che deve necessariamente concorrere con quella "soggettiva" per la sussistenza della causa di "incompatibilità di interessi" - che il soggetto, rivestito di una della predette qualità, in tanto e' incompatibile, in quanto "ha parte.... in servizi, nell'interesse del comune".
Per la comprensione del senso normativo di tale espressione, pare indispensabile analizzare partitamente le locuzioni che la compongono.
Se si pone l'accento sul termine "parte" della locuzione "aver parte" e lo si correla alla successiva locuzione "nell'interesse del comune", appare chiaro che la locuzione "aver parte" allude alla contrapposizione tra interesse "particolare" del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente "generale", in relazione alle funzioni attribuitegli e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio "imparziale" della carica elettiva.
La circostanza che il legislatore abbia utilizzato il termine "servizi" al plurale e senza ulteriori specificazioni e/o qualificazioni, se non quella che deve trattarsi di "servizi nell'interesse del comune", legittima l'interprete a comprendere in esso qualsiasi tipo di "servizio" svolto nell'interesse del comune.
La disposizione in esame ("colui che ha parte in servizi nell'interesse del comune") si riferisce al soggetto che, rivestito di una delle predette qualita' soggettive, partecipi - eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici - ad un "servizio pubblico", come portatore di un proprio specifico e "particolare" interesse contrapposto a quello "generale" dell'ente locale e, quindi, potenzialmente confliggente con l'esercizio "imparziale" della carica elettiva.
Va, altresì, sottolineato che il legislatore - usando, nell'espressione "ha parte", il tempo presente indicativo - ha inteso significare, per un verso, che la condizione oggettiva dell'incompatibilita' di interessi, anche se potenziale, deve sussistere "attualmente", vale a dire al momento della elezione o successivamente ad essa e, per l'altro, che la partecipazione al servizio, quale impedimento all'esercizio della carica elettiva, dura nel tempo fintantoche' essa possa dirsi sussistente: vale a dire, dal momento iniziale della partecipazione stessa e sino al suo "esaurimento" e, quindi, all'esaurimento del potenziale conflitto di interessi; e cio', restando salva, ovviamente, la facolta' del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge (cfr. Cass. Civ., sent. n. 550/2004).
L'esigenza dell'imparzialità e trasparenza dell'attività dell'eletto per l'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., va garantita pure quando la partecipazione alla gestione dei servizi nell'interesse del Comune si realizzi attraverso una società con capitale pubblico appartenente in parte allo stesso ente locale nel quale è stato eletto l'amministratore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la situazione di incompatibilità di interessi tipizzata dall'art. 63, comma 1, n. 2, TUEL, non può non ritenersi sussistente nei confronti dell'amministratore comunale componente del consiglio di amministrazione di una società, partecipata dal comune dove lo stesso ricopre la suddetta carica elettiva ed affidataria, per conto del medesimo ente locale dell'appalto relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ciò in quanto è palese il conflitto di interessi che si ha nel concorrere a formare la volontà dell'ente locale e quella della società.
Inoltre, il conflitto d'interessi de quo non attiene soltanto alla possibilità che l'amministratore persegua interessi privati, difformi o conformi a quelli dell'ente locale al cui governo partecipa, ma anche al fatto che egli possa perseguire, con la sua attività, scopi contrastanti o diversi da quelli dell'istituzione cui appartiene per la realizzazione di fini, di natura anche pubblici, di altra istituzione, cui egli partecipi.
Nel caso, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tariffe del servizio espletato per il Comune, evidenzia con chiarezza la potenzialità del conflitto non meramente patrimoniale, ma anche di tipo in senso lato politico nella persona di chi riveste il ruolo d'amministratore della società e quello di amministratore comunale.
Esattamente quindi l'art. 63, n. 2, TUEL ha individuato l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi nella partecipazione del candidato e poi dell'eletto, come amministratore, alla gestione di ogni servizio svolto nell'interesse del Comune che potrebbe non soddisfare le esigenze dell'ente locale, in presenza del duplice ruolo svolto dalla stessa persona, di consigliere comunale e di cogestore del servizio stesso.