Concessione buono pasto a personale non ricompreso nell’area vigilanza - Corretta applicazione art. 13, CCNL del 9.5.2006.

Territorio e autonomie locali
11 Luglio 2008
Categoria 
15.04.06 Mensa e buoni pasto
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, estensione concessione beneficio buono pasto a figure impegnate presso comando P. M. ma non ricomprese nell’area - Connessione o meno, a detta area, attività svolte da ausiliari traffico, vigilanza ambientale, sorveglianza accesso a stazione ferroviaria, custodia cimitero, controllo mercato ortofrutticolo,ecc. - Legittimità estenzione solo a limitate figure professionali inserite in determinati settori, in rispetto requisiti indicati nell’art. 45, comma 2, CCNL 14.9.2000.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha formulato una richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 13 del CCNL del 9.5.2006, recante disposizione in materia di buoni pasto.
In particolare, l'Ente nel rappresentare le numerose richieste del personale e delle organizzazioni sindacali, ha chiesto se possano ritenersi connesse all'area di vigilanza le attività svolte dagli ausiliari del traffico e di vigilanza ambientale, quella di sorveglianza di accesso alla stazione ferroviaria, di custodia del cimitero, di controllo del mercato ortofrutticolo e altre figure impegnate presso il comando di polizia municipale ma non ricomprese nell'area, come stradino, esecutore amministrativo ecc..
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione recata dall'art 13 dell'ultimo contratto di lavoro del personale degli enti locali del 9.5.2006, prevede che 'nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, gli enti individuano in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività della biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro'.
La previsione contenuta nell'art. 13 richiamato, elenca quindi, in via esemplificativa, alcune aree organizzative quali quella di protezione civile, scolastica ed educativa, di vigilanza ecc, per le quali ogni ente, in sede di contrattazione decentrata integrativa, valuta le proprie esigenze organizzative e le condizioni per l'istituzione di una pausa pranzo.
Relativamente al contenuto della norma, si deve osservare, quindi, che l'estensione del beneficio del buono pasto può riguardare solo limitate figure professionali inserite in determinati settori, come indicati dalla norma stessa, soggetta a particolari condizioni di lavoro che devono essere riconosciute dall'ente, in sede di contrattazione decentrata.
Si deve rilevare, infatti, che i requisiti per la concessione dei buoni pasto sono quelli indicati nell'art. 45, comma 2, del CCNL 14.9.2000, visto l'espresso richiamo operato dallo stesso articolo 13, ovvero prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, e che ogni singolo ente, ai sensi del disposto dell'art. 46, comma 2, del medesimo CCNL, adotta una autonoma disciplina sull'orario di lavoro stabilendo l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, per aver diritto al buono pasto.
Da quanto sopra, consegue, pertanto, che la sussistenza di un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro, consente di andare ad individuare quelle particolari figure professionali che sono tenute a svolgere la loro prestazione lavorativa con modalità diverse da quelle indicate dalla norma di riferimento.
Spetta, quindi, all'Amministrazione valutare autonomamente se, per le attività enunciate, sussistano quelle particolari condizioni per le quali correttamente potrebbe prevedersi l'attribuzione del buono pasto.
Torna utile precisare che, anche per il personale di polizia municipale l'attribuzione del buono pasto non è automatica presupponendo l'adozione delle procedure indicate dal più volte menzionato articolo 13. Da ciò, si ricava che non è elemento sufficiente la sola appartenenza all'area, bensì è necessario l'intervento dell'amministrazione che dovrà determinarsi in tal senso qualora abbia adottato, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una particolare articolazione dell'orario di servizio tale da poter essere ricompresa nelle ipotesi previste dalla normativa contrattuale.