Nel caso in cui il computo dei due quinti dei consiglieri assegnati, richiesto per la sottoscrizione della mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000, assommi ad una cifra decimale, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, legittimamente applicabile il criterio dell’arrotondamento aritmetico, in quanto ancorato a norme di diritto positivo.
E' stato chiesto quale sia il criterio da seguire nel caso in cui il computo dei due quinti dei consiglieri assegnati, richiesto per la sottoscrizione della mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000, assommi ad una cifra decimale.
In particolare, nel caso di specie (posto che il sindaco va escluso dal computo per espressa previsione della citata norma), il numero dei consiglieri assegnati è pari a 16, ed il novero dei due quinti è pari a 6,4.
Al riguardo, si ritiene, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, legittimamente applicabile il criterio dell'arrotondamento aritmetico, in quanto ancorato a norme di diritto positivo.
Detto criterio implica, com'è noto, che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso.
Per quanto precede deve pervenirsi a conclusione che, nel caso di specie, occorre la sottoscrizione di almeno sei consiglieri.