Richiesta di parere in merito alla compatibilità tra la carica di amministratore degli enti locali e cariche sociali. Art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
24 Giugno 2008
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

La questione potrebbe essere ricondotta alla prima ipotesi di incompatibilità del comma 1, n. 2 dell’art. 63; infatti, il consigliere in questione è amministratore di un ente che, con la gestione di due impianti sportivi comunali, svolge un servizio nell’interesse del comune.
L’assenza della finalità di lucro non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell’incompatibilità. Il comma 2 dell’art. 63 ha, infatti, escluso l’applicazione della suddetta ipotesi solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali, iscritte regolarmente nei registri pubblici, dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell’esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l’interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell’ente che gestisce il servizio e l’interesse che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
La somma versata annualmente all’Associazione dal comune quale corrispettivo di un rapporto sinallagmatico di natura onerosa per i servizi resi, fa propendere per il configurarsi della predetta ipotesi di incompatibilità, salvo ulteriori diversi elementi concernenti la natura dell’ente e l’articolazione del rapporto con il comune che possono essere valutati dal consiglio, organo competente a deliberare sulla regolarità del titolo di appartenenza dei propri componenti, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.

Testo 

Prot. n.15900/TU/00/63
OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla compatibilità tra la carica di amministratore degli enti locali e cariche sociali. Art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito alla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di presidente di una Associazione sportiva dilettantistica.
Per quanto concerne l'aspetto generale della questione si richiama la normativa disposta dall'art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina specificamente i casi di incompatibilità con la carica di amministratore locale.
In linea di massima, nel concordare con le premesse fornite dalla S.V., si osserva che, dalla documentazione pervenuta non sembrano emergere elementi che possono ricondurre alle ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1, n. 1 del citato articolo; infatti, non è dato desumere forme di ingerenza dell'ente nell'attività del sodalizio tali da consentire al comune di concorrere alla formazione della volontà dell'Associazione, né tantomeno conoscere se la sovvenzione facoltativa rivesta il carattere della continuità che sussisterebbe nel caso in cui l'Associazione abbia beneficiato, in più anni consecutivi (prossimi al tempo della prospettazione dell'incompatibilità), di dette contribuzioni (diversamente, qualora la sovvenzione sia stata erogata per due anni, intervallati da altro anno nel quale non è stata concessa, è da escludere la sussistenza del requisito della continuità: Cass. Civ. n. 4260 del 27 giugno 1986).
La questione, invece, potrebbe essere ricondotta alla prima ipotesi di incompatibilità del comma 1, n. 2 dell'art. 63; infatti, il consigliere in questione è amministratore di un ente che, con la gestione di due impianti sportivi comunali, svolge un servizio nell'interesse del comune.
L'assenza della finalità di lucro, evidenziata dalla S.V. nella nota in riferimento, non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'incompatibilità. Il comma 2 dell'art. 63 ha, infatti, escluso l'applicazione della suddetta ipotesi solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali, iscritte regolarmente nei registri pubblici, dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il servizio e l'interesse che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
La somma versata annualmente all'Associazione dal comune quale corrispettivo di un rapporto sinallagmatico di natura onerosa per i servizi resi, fa propendere per il configurarsi della predetta ipotesi di incompatibilità, salvo ulteriori diversi elementi concernenti la natura dell'ente e l'articolazione del rapporto con il comune che possono essere valutati dal consiglio, organo competente a deliberare sulla regolarità del titolo di appartenenza dei propri componenti, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.