Possibilità o meno, (da parte singolo ente) gestire risorse per suddetto personale, nonché applicare a posizioni organizzative art. 14, CCNL 22.1.2004 (nell’ambito medesimo comune, in assenza preventivo accordo tra comuni partecipanti a suddetti piani) - Legittimità o meno, riconoscere emolumenti aggiuntivi per svolgimento attività relativa a gestione predetti piani.
Con una prefettizia, è stato sottoposto all'attenzione di questo Ministero il quesito di un comune in merito alla problematica relativa al trattamento economico del personale - impegnato nei piani di zona per i servizi sociali - titolare di posizione organizzativa.
In particolare il comune, nel richiamare una ministeriale del 23.5.2007 concernente un analogo quesito posto da altro comune, ha chiesto di conoscere se la gestione delle risorse per il personale impegnato nei suddetti piani debba o meno avvenire a livello di singolo ente; se sia possibile applicare l'art. 14 del CCNL 22.1.2004 alle posizioni organizzative nell'ambito del medesimo comune; se sia possibile riconoscere emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento dell'attività relativa alla gestione dei predetti piani anche senza un preventivo accordo tra i comuni partecipanti ai medesimi piani.
Al riguardo, nel confermare quanto rappresentato nella citata ministeriale, si ritiene opportuno fornire le seguenti considerazioni.
La legge – quadro 328/2000 contenente disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 6 prevede espressamente che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali da svolgersi a livello locale.
Ne consegue che si tratta di funzioni istituzionali che i comuni singoli o associati devono assolvere con proprio personale d'intesa con le aziende sanitarie locali. Il personale dipendente impegnato nei predetti piani svolge, quindi, precipuamente compiti istituzionali e non compiti aggiuntivi o extra ufficio, come, peraltro, precisato nella richiamata ministeriale.
Non appare, pertanto, possibile attribuire ulteriori compensi al predetto personale, tenuto conto che la legge – quadro 328/2000 nulla dispone in merito. Giova rammentare, infatti, che quando il legislatore ha voluto attribuire compensi aggiuntivi al personale lo ha espressamente stabilito.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs 165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali.
Difatti, l'art. 15, comma 1 lett.k), del CCNL dell'1.4.1999, richiamato dall'art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004 consente di destinare al finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo le regole fissate nel contratto stesso, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, ipotesi questa che non si rinviene nella fattispecie in esame.
Fermo restando quanto sopra, si rappresenta che l'applicazione dell'art. 15, comma 5, del richiamato CCNL 1.4.1999 è sempre possibile, come sostenuto dall'Aran nella risposta al quesito T53, purchè siano correttamente individuati i presupposti indicati nel comma medesimo.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art.14 del CCNL 22.1.2004 si ritiene di dover precisare che lo stesso riguarda l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da un comune diverso da quello di appartenenza, nonché nell'ipotesi di servizi in convenzione, come precisato dall'Aran con la nota del 22.2. 2008 pervenuta unitamente alla documentazione trasmessa.
Al di fuori di tale specifica ipotesi, qualora, al personale titolare di posizione organizzativa venga attribuita la responsabilità della realizzazione dei progetti assegnati al comune e lo stesso sia chiamato, anche, ad assumere, quale componente del gruppo di lavoro dell'ufficio di Piano, le incombenze legate all'attuazione dei progetti previsti dal Piano medesimo, si ritiene che l'ente possa procedere ad una adeguata valorizzazione della retribuzione di risultato, in considerazione degli ulteriori obiettivi assegnati al personale medesimo quale componente del citato gruppo di lavoro.