Eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere per un assessore comunale

Territorio e autonomie locali
24 Maggio 2008
Categoria 
12.01.05 Contestazione delle cause d'Ineleggibilità e d'incompatibilità
Sintesi/Massima 

da una lettura combinata dell’art. 47, commi 3 e 4 e art. 65, comma 2 T.U.O.E.L. (incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e consigliere di un altro comune), la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere di un altro comune, proprio per garantire il divieto di cumulo delle cariche previsto dalla norma citata

Testo 

Prot. n. 15900/TU/00/60-63 OGGETTO: Amm.ne com. le di ..... Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo: elettorato passivo – ineleggibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere per un assessore comunale attualmente in carica presso il comune di .
Al riguardo, si osserva che l'art. 65, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la carica di consigliere di un altro comune, mentre l'articolo 47, commi 3 e 4, del citato Testo Unico, stabilisce che gli assessori devono possedere gli stessi requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione (sent. n. 2490/2000).
Si rileva, quindi, che da una lettura combinata dell'art. 47, commi 3 e 4 e art. 65, comma 2 T.U.O.E.L. (incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e consigliere di un altro comune), la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere di un altro comune, proprio per garantire il divieto di cumulo delle cariche previsto dalla norma citata.
Ciò rappresentato, al fine di eliminare l'eventuale cumulo di incarichi contrario al sistema delineato dalla normativa in materia di enti locali ed elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'assessore, qualora sia chiamato a ricoprire anche la carica di consigliere presso altro comune, dovrà optare per il mantenimento di una sola carica.