Unioni di Comuni e rappresentanza delle minoranze – Convocazione del Consiglio comunale per elezione rappresentanti delle minoranze – Quesito.
Codesta Amministrazione ha richiesto chiarimenti in merito alla problematica in oggetto – cui la scrivente aveva dato seguito con nota del 31 marzo scorso – in considerazione del fatto che l'atto di nomina dei rappresentanti della minoranza, in seno alla Unione XXXXXXXX, già impugnato avanti al Giudice amministrativo non è più oggetto di gravame. Al riguardo giova ribadire che la legge prevede unicamente che il procedimento di elezione dei componenti del predetto organo consiliare, assicuri alla minoranza la possibilità di esprimersi sulla elezione dei propri rappresentanti, a cui lo statuto riserva una specifica aliquota attraverso la 'votazione separata'. Lo statuto dell'Unione, infatti, prevede, all'art. 19 comma 1, che 'Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 30 membri eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, secondo il seguente schema: 'Per il Comune di XXXXX 15 membri di cui 4 eletti dalle minoranze.'. Al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che 'L'elezione dei consiglieri dell'Unione entro ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad un componente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza.'. Come già fatto rilevare nella precedente risposta, le minoranze, messe nella condizione di potersi esprimere, hanno manifestato la propria volontà, evidentemente in base a scelte non sindacabili, nel senso di abbandonare l'aula nella quasi totalità, tranne un gruppo che ha proceduto alla elezione di 2 rappresentanti. Purtuttavia non si può negare che esiste l'interesse, garantito, che i comuni aderenti alle Unioni esprimano i propri rappresentanti nel numero complessivo spettante, in seno alle unioni medesime, in modo proporzionato alla rispettiva consistenza. Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, nella ordinanza n.2691/07 - emessa in appello sull'ordinanza del TAR Emilia Romagna n.749/2006, resa tra le parti sull'istanza cautelare - ha affermato che il numero di componenti assegnato alla minoranza risponde all'esigenza di garantire stabilità nella ripartizione fra maggioranza e minoranza dei componenti l'unione di comuni. Ciò premesso, si ritiene che, a prescindere dal sistema di voto prescelto per consentire alle minoranze di esprimersi, il corpo elettorale va evidentemente considerato nella sua composizione unitaria, ed ad esso pertanto andranno applicate le norme generali sulla convocazione del consiglio comunale. Al riguardo l'art. 23 comma 3, dello statuto del comune di Carpi, in conformità alle previsioni del T.U.E.L., dispone che 'il consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente.'; il comma 4, dello stesso articolo prevede che 'il presidente è tenuto a riunire il consiglio.quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco.'.