la norma del nuovo comma 11 dell’art. 82 sopracitato ha fatto venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la facoltà di incrementare i gettoni di presenza da parte del consiglio comunale per i propri componenti, facendo però salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell’entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali aumenti, l’importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.
Prot.15900/TU/00/82 Roma, 13 maggio 2008
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto ente ha trasmesso un quesito in merito alla quantificazione del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali, in base all'art. 82 del T.U.O.E.L.,come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Al riguardo, si rappresenta che la norma del nuovo comma 11 dell'art. 82 sopracitato ha fatto venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la facoltà di incrementare i gettoni di presenza da parte del consiglio comunale per i propri componenti, facendo però salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali aumenti, l'importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.