Comunità Montana Sirentina – problematiche attinenti alla composizione della Giunta e alla formazione del bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2008.

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2008
Categoria 
09.02.04 Organo esecutivo
Sintesi/Massima 

Comunità Montana Sirentina – problematiche attinenti alla composizione della Giunta e alla formazione del bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2008.

Testo 

Con la nota evidenziata codesta Prefettura ha richiesto l'avviso della scrivente in merito ad alcune problematiche concernenti la composizione degli organi della Comunità Montana XXXXXXX e sull'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dal T.U.E.L., nel caso della omessa adozione di atti di competenza o nell'eventualità della mancata approvazione del bilancio. Attualmente l'organo esecutivo della C. M. risulta composto da otto assessori e un presidente sulla base della previsione statutaria (statuto approvato nel 2001). L'art. 11 della legge regionale n. 11/2003 in materia di composizione dell'organo esecutivo stabilisce, al comma 1, il numero dei componenti, fissandone a 4 il numero massimo per le comunità con popolazione montana fino a 15.000 abitanti. L'art. 18 (disposizioni transitorie ) della stessa legge regionale stabilisce, testualmente, che 'le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge si applicano, salvo diversa disciplina prevista dagli Statuti degli Enti interessati adeguata ai principi dettati dal D.L.vo 18 agosto, n. 267'. Al riguardo occorre considerare che il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 31.3.2005 adottato in esecuzione dell'art. 5 della suddetta L.R. 11/2003 ha rimodellato l'ambito territoriale della comunità montana XXXXXXX, modificando anche il numero dei comuni in essa ricompresi, come affermato testualmente nella parte dispositiva, nella quale si decreta la 'costituzione della Comunità Montana XXXXXXX, zona C. Si ritiene pertanto che si tratti di organismo di nuova costituzione, al quale andavano applicate le disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 della L.R. 11/2003, il quale prevede, testualmente, 'le Comunità costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art. 5'. In ordine al mancato adeguamento dello statuto comunitario e ai paventati ‹‹provvedimenti repressivi›› giova rammentare che l'art. 141 del T.U.E.L. elenca una serie di ipotesi, da ritenersi tassative, in presenza delle quali si procede allo scioglimento dei consigli degli enti locali e la ipotesi prospettata non sembra possa annoverarsi tra quelle. Come è noto, la fattispecie della grave e preesistente violazione di legge presuppone la rilevanza della norma violata e la verifica delle negative ripercussioni prodotte nella vita dell'amministrazione locale, nonché una condotta illegittima alla quale l'organo dimostra di non voler riparare neanche a seguito delle sollecitazioni pervenutegli reiterando, dunque, un comportamento tale da evidenziare un intento apertamente conflittuale con le altre istituzioni (vedi Cons. Stato, sez. VI n. 1264/2007). Per quanto concerne la prospettata configurabilità di un intervento sostitutivo, nonostante le incertezze circa la compatibilità dell'art. 136 del T.U.E.L. con il nuovo quadro costituzionale, il difensore civico in alcune realtà regionali si è avvalso del potere sostituivo ivi previsto, e tale intervento è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Abruzzo, 30.7.2005 n. 667) il quale ha precisato che la Corte Costituzionale 'nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo .. non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente sulla vigenza del menzionato art. 136 del T.U.E.L.'. Nel caso specifico, ovviamente, la valutazione della fattispecie non potrebbe prescindere dal lasso temporale per il quale si sarebbe protratta l'inosservanza delle disposizioni normative contenute nel D.P.G.R. n. 52/2005. Peraltro, la eventualità che l'ente non riesca ad approvare il bilancio, ricade nella previsione, di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) T.U.E.L., in relazione alla quale può essere attivata la procedura di scioglimento qualora non diversamente previsto dalla legge regionale.