Stabilizzazione personale - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - addetto segreterie gruppi consiliari - Finanziaria 2008.

Territorio e autonomie locali
2 Maggio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità procedere stabilizzazione suddetto personale - attesa istituzione (dal 2002) citate segreterie - confermato dai Presidenti gruppi consiliari succedutisi nel tempo - Applicabilità comma 94, art 3, L. n. 244 del 27.12.2007.

Testo 

Con una nota, il Presidente della Commissione Consiliare permanente di un Comune, nel far presente che dal 2002 l'ente ha istituito le segreterie dei gruppi consiliari e che con disposizione statutaria è stata riconosciuta ai Presidenti degli stessi la possibilità di scegliere 'intuitu personae' il personale addetto da reperire sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione, ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere alla stabilizzazione, in base alla normativa della legge finanziaria 2008, del personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa addetto alle predette segreterie, tenuto conto che spesso detto personale è stato confermato dai Presidenti dei gruppi consiliari succedutisi nel tempo.
Al riguardo, si precisa, preliminarmente, che l'art. 38, comma 3, del Dlgs 267/2000 consente la facoltà di prevedere strutture apposite per il funzionamento dei consigli, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, quale è il Comune in questione.
Ciò posto, si rileva che gli uffici di segreteria dei predetti gruppi, pur non potendosi assimilare alle strutture previste dall'art. 90 del T.U.E.L. 267/2000, hanno comunque una finalità di supporto all'organo di governo dell'ente analoga a quella del citato art. 90 ed una durata temporale limitata alla permanenza in carica dell'organo elettivo. Sembra pertanto potersi ritenere che il personale adibito alle stesse ,assunto 'intuitu personae' con contratto di co.co.co., possa essere considerato escluso dal processo di stabilizzazione previsto dal comma 94 dell'art 3 della legge 244/2007. Conseguentemente al fine di contemperare tale esclusione con la normativa contenuta nel novellato art. 36 del Dlgs. 165/2001 sembra potersi altresì ritenere, in via interpretativa ed in assenza di uno specifico richiamo contenuto al comma 7 del citato art. 36, che l'ente in parola possa continuare ad avvalersi per il funzionamento delle predette segreterie di personale assunto con rapporti di lavoro flessibile.
Tale assunto è stato condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 30 Maggio 2008 n. 63191.